La riforma della non autosufficienza coinvolge anche la questione delle cosiddette abilità residue che sono tutto ciò che la persona è in grado di fare in autonomia, cioè senza l’aiuto di altri.
La norma sulle abilità residue per le persone con disabilità e dsa che è divenuta legge con il decreto del 30 aprile 2022 n. 36 con riferimento al procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale del dlgs 165/2001, forse per carenza di personale non formato adeguatamente in materia per la redazione dei bandi concorsuali, è quasi non attuata.
Attualmente a livello europeo la valutazione delle abilità residue finalizzata al reinserimento lavorativo viene affrontata necessariamente in équipe in quanto le problematiche sono vaste e riferibili non solo alla mancata abilità o partecipazione delle persone da esaminare, ma anche alle caratteristiche specifiche del posto di lavoro; gli aspetti strettamente legati alla clinica rappresentano quindi solo una parte della complessa valutazione.
Negli Stati Uniti, invece, si è sviluppata una vera e propria gara nel ricercare e validare varie metodiche per la valutazione delle Fce (Functional capacity evaluation); segnalo che numerosi siti internet vendono a caro prezzo metodiche e apparecchiature, per lo più di tipo isocinetico o software sofisticati, che garantiscono una precisa valutazione di alcuni segmenti corporei o delle capacità attitudinali dei soggetti esaminati per un determinato tipo di lavoro: i motivi di tanto interesse sembrano però essere di natura economica più che filantropica.
In Italia, nell’ambito del “Collocamento mirato” (ricollegato al Decreto Presidenziale del 13/01/2000), è stato varato un protocollo d’intesa tra Inail e Confindustria. L’Inail ha istituito presso ciascuna sede territoriale una équipe costituita da: medico legale, medico specialista della patologia, medico del lavoro e assistente sociale. L’équipe si può avvalere di altre eventuali professionalità quali lo psicologo, il fisiatra, l’architetto, l’esperto in tecnologie riabilitative e/o di consulenze specialistiche interne. Inoltre, si raccorda con le strutture socio/sanitarie coinvolte nel progetto di reinserimento lavorativo.
Nel 2022 Inail ha emanato linee guida in materia di collocamento mirato che rappresentano però meri strumenti di indirizzo a livello nazionale aziendale che, pur riconoscendo che la materia è di competenza regionale, ha l’obiettivo di dare un orientamento e un supporto.
Il danno, la disabilità e l’handicap sono i pilastri fondamentali della riabilitazione, i concetti essenziali attorno ai quali si sviluppa il lavoro di tutti i settori preposti alla diagnosi, cura e reinserimento nel mondo del lavoro e nell’ambito della società delle persone che risultano affette da una menomazione.
Nel campo riabilitativo e sociale negli ultimi anni abbiamo assistito a una sorta di rivoluzione di tipo sia concettuale, sia per quanto riguarda il tipo di approccio nei confronti delle persone che necessitano di un aiuto medico e/o sociale. La prima differenza si nota nel titolo della classificazione; i termini “Disabilità” e “Handicap” sono stati sostituiti rispettivamente da “Attività” e “Partecipazione”.
La ragione di questo cambiamento è stata di eliminare completamente la connotazione negativa legata alla terminologia precedente e ha una stretta connessione con il commento che la settimana scorsa ho affrontato su queste pagine in merito per esempio al Progetto assistenziale individualizzato e successivamente nell’ambito dell’applicazione della Legge sulla non autosufficienza il cosiddetto Progetto di vita. Seguire lo sviluppo della Riforma – decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 sulla disabilità – è un impegno costante anche perché sono fondamentali la composizione e le funzioni delle unità valutative multidimensionali preposte all’elaborazione del progetto di vita.
In linea generale l’unità valutativa multidimensionale è delineata tentando un punto di equilibrio tra il fine di ottenere una partecipazione larga, estesa e plurale e multidisciplinare nel predisporre l’insieme dei sostegni e delle tutele assistenziali, e – per converso – l’obiettivo di non rendere le commissioni organismi pletorici e dunque di difficile e lento funzionamento. E nel decreto mille proroghe, però, l’avvio strutturale è rimandato al 2027 rispetto al 2026 previsto.
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