Obbligo vaccinale sanitari, è legittimo/ Consiglio di Stato respinge istanza medici

- Luca Bucceri

Legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha rigettato l'istanza di reclamo di alcuni medici

Gilberto Corbellini (LaPresse)

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 7045/2021 pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, che avevano presentato ricorso. La decisione del Consiglio è stata presa sulla base dell`art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 che prevede l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Secondo quanto si legge nella sentenza vaccinarsi per il personali sanitario è “dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini”.

La sentenza del Consiglio di Stato, come detto, si basa sull’articolo 4, che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, “al fine di tutelare la salute pubblica” gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Obbligo vaccinale legittimo, la decisione del Consiglio di Stato

La decisione presa quest’oggi, mercoledì 20 ottobre, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/2021 chiude il percorso di ricorso che alcuni medici avevano presentato al TAR del Friuli Venezia Giulia. La scelta del Consiglio ha dunque confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale sottolineando che “è imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali”.

Il Consiglio di Stato ha poi ribadito che l’obbligo vaccinale “non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.





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