Se un figlio a 32 anni non ha ancora trovato il lavoro ne studia, non deve più ricevere l’assegno di mantenimento dai suoi genitori. A stabilirlo è stata la corte di Cassazione attraverso un’ordinanza di luglio, ma depositata in cancelleria lo scorso 8 novembre. La sesta sezione civile della Suprema Corte, come scrive il quotidiano il Corriere della Sera, si è pronunciata dando torto ai cosiddetti “bamboccioni”, o meglio, i Neet, (Not in education, employment or training, cioè non studente, con un lavoro o in formazione).
Nel caso specifico, un ragazzo aveva presentato ricorso al giudice chiedendo che il suo mantenimento da parte dei genitori continuasse, ma gli Ermellini hanno confermato la sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che aveva stabilito la revoca del mantenimento. In realtà a chiedere che il 32enne iniziasse a cavarsela da solo sarebbe stato solo il papà, che di fatto ha sconfitto in tribunale sia il giovane quanto l’ex moglie, che non riceveva più l’assegno di mantenimento, quanto la casa coniugale. «La Corte di merito – spiegano gli avvocati dello Studio Cataldi, che hanno difeso il padre del ragazzo – ha rilevato che il figlio trentaduenne ha abbandonato gli studi a 16 anni, ha frequentato corsi di formazione nel 2011 e nel 2012, ha maturato qualche esperienza lavorativa saltuaria anche se non emergono difficoltà che gli rendono impossibile inserirsi in un contesto lavorativo».
STOP MANTENIMENTO PER FIGLIO 32ENNE CHE NON LAVORA NE STUDIA: “IL FIGLIO NON DEVE ABUSARE DEL DIRITTO”
Quindi gli avvocati hanno aggiunto: «Con la sua decisione la Corte di merito non ha fatto altro che dare attuazione al principio di auto responsabilità “che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”. In base al principio di auto responsabilità il figlio non può infatti abusare a vita del mantenimento dei genitori anche perché questo è dovuto quando è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di formazione. Nel momento in cui questo manca la decisione al riguardo deve essere assunta con un rigore che cresce al crescere dell’età del beneficiario».
L’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori è sancito dalla Costituzione con l’articolo 30, ma la giurisprudenza, tramite le varie sentenze emesse negli anni, ha posto comunque dei limiti: «L’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione». In poche parole, se non studi (o non ti impegni negli studi), se non lavori e non fai nulla per cercare un impiego, i tuoi genitori non sono costretti a mantenerti.