Dopo i 65 anni non può essere riconosciuta la pensione d’invalidità civile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n.3011/2023: “La pensione d’inabilità nonché l’assegno di invalidità civile non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni, come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale”.
Ma come si è giunti a tale verdetto della Suprema Corte? Tutto ha avuto inizio con la richiesta da parte di una donna dell’accertamento della sua invalidità civile, respinto dal tribunale e, invece, accolto in appello. Per cui, il diritto di beneficiare della pensione d’invalidità le è stato accordato dal gennaio 2015, quando, però, la signora aveva già spento le 65 candeline sulla torta. Ecco, quindi, che l’Inps a deciso di ricorrere in Cassazione, vedendosi accogliere il ricorso sulla base del decreto legislativo 509/1988.
PENSIONE D’INVALIDITÀ: COSA CAMBIA DAL 2023?
L’articolo 8 del decreto sopra menzionato recita: “La pensione di inabilità e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente”. Inoltre, è previsto anche l’accesso a un beneficio alternativo, vale a dire l’assegno sociale.
Come riporta il “Corriere della Sera”, però, ci sono alcune novità a partire da quest’anno (2023): la pensione di invalidità civile e quella di inabilità vengono riconosciute dall’età di 18 all’età di 67 anni. Nell’articolo, si legge: “Il requisito anagrafico viene aggiornato in base ai requisiti pensionistici. In sostanza, una volta raggiunta l’età per la pensione, si perde il diritto alla pensione di invalidità e di inabilità perché si accede all’assegno sociale che sostituisce i due trattamenti precedenti”.