Le imprese che hanno sottoscritto una polizza contro i rischi catastrofali possono ottenere la liquidazione anticipata e immediata.

Oramai determinate imprese sono soggette a sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali, e allo stesso tempo devono seguire quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 aprile e in riferimento alla Legge Quadro. Si tratta esclusivamente di danni derivanti da eventi naturali, antropici oppure calamitosi.

A questo punto la Legge ci mette a disposizione due possibilità. La prima risale al 18 marzo di quest’anno, che con il protocollo numero 40 stabilisce qual è l’iter che sancisce la liquidazione anticipata in relazione ai danni evidenziati dalle aziende che hanno firmato l’assicurazione obbligatoria.



L’altra normativa, numero 23, prevede invece che l’anticipo massimo è corrispondente al 30% rispetto al totale riportato nella polizza assicurativa obbligatoria. In allegato occorre documentare anche la perizia firmata da un tecnico professionista e regolarmente abilitato.

Polizza contro i rischi catastrofali e liquidazione anticipata immediata

Le imprese che hanno aderito regolarmente alle normative che sanciscono la sottoscrizione della polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali, hanno la facoltà di poter fare richiesta per ricevere il 30% massimo dell’indennità ottenibile in base ai danni subiti.



La misura ammette le imprese che – a patto di aver rispettato gli adempimenti assicurativi – hanno provveduto alla copertura adeguata dei danni a beni strumentali, immobili o mobili, e soprattutto inerenti a seguito dell’attività aziendale.

Si fa dunque riferimento agli eventi catastrofali evidenziati nell’articolo 1 e comma 1, e secondo quanto ammesso nella ricostruzione a livello nazionale anch’essa riportata e descritta all’articolo 2.

Richiesta e verifica

A fronte di quanto evidenziato qui sopra, le imprese devono rispettare dei tempi per poter comunicare l’accaduto. Ad esempio, qualora un evento catastrofale avesse provocato dei danni all’azienda assicurata, la domanda andrà presentata entro tre mesi (90 giorni) dalla data originaria.



A sua volta la compagnia assicurativa dovrà provvedere al sopralluogo entro e non oltre 15 giorni dall’avanzamento della richiesta, così da accertarsi dei danni realmente subiti ai beni strumentali dell’impresa, così come le cause derivanti dagli incidenti calamitosi.

Se l’assicurazione non dovesse contestare quanto riportato dall’azienda, avrà 5 giorni di tempo per liquidare immediatamente il primo anticipo entro e non oltre il 30% del totale indennizzabile.