COSA STABILISCE (DAVVERO) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA E LA “MADRE INTENZIONALE”
Il tema della procreazione assistita per donne omogenitoriali (e non solo) è uno dei più complessi e intricati e una nuova doppia sentenza della Corte Costituzionale ha provato a tracciarne ulteriori contorni dopo le già precedenti decisioni: come specificato dal comunicato della Consulta di oggi 22 maggio 2025, se da un lato non viene considerato irragionevole il divieto di accesso alla PMA per le donne single, dall’altro viene definito del tutto incostituzionale il divieto per la madre “intenzionale” (legata in unione omogenitoriale alla madre biologica) di riconoscere il proprio figlio nato in Italia da fecondazione assistita praticata all’estero.
Dalle sentenze dell’Unione Europea in merito ai vari caos giuridici negli scorsi anni sulle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali, le conseguenze della procreazione mediamente assistita sono molteplici e solo due elementi vengono oggi affrontati dalla Corte Costituzionale, che spinge il Legislatore (come del resto già visto appena ieri con la terza sentenza in 6 anni sul suicidio assistito, ndr) a produrre leggi in grado di rispondere a tali tematiche.
Partendo dalla sentenza numero 68/2025 con relatore Patroni Griffi (e presidente Amoroso), viene definito non costituzionale il divieto di riconoscere come proprio figlio nella madre non biologica a seguito di PMA. Come suggerito dalle recenti sentenze europee, la Consulta precisa in primo luogo che la questione non attiene alle varie condizioni che legittimo l’accesso alla PMA su suolo italiano: ma quello che invece viene riconosciuto come legittimo è che, nell’interesse del minore, non si debba vietare il riconoscimento del figlio nato con fecondazione assistita all’estero da nessuna delle due madri, quella biologica (già prevista per legge) e anche quella intenzionale.
Con questa sentenza viene data legittimità costituzionale ai ricorsi sollevati dal Tribunale di Lucca da una coppia di donne (Glenda e Isabella) sposate e mamme di due bambini: il secondo era rimasto senza riconoscimento di una delle due donne in quanto la registrazione era avvenuta dopo la circolare del Viminale (nel marzo 2023) che vietava i registri per coppie omogenitoriali, primo caso in Italia in quella situazione. Viene riconosciuto il diritto dei minori di vedersi riconosciuti alla nascita uno stato giuridico «certo e stabile». Con la PMA, in definitiva, viene anche a sua volta obbligata ad un impegno la madre intenzionale in quanto con la procreazione assistita non può sottrarsi dalla responsabilità genitoriale.
“RAGIONEVOLE DIVIETO DELLA PMA ALLE DONNE SINGLE”: COSA DICE LA CONSULTA. TRIBUNALE PESARO APRE AD ADOZIONE COPPIA GAY DOPO UTERO IN AFFITTO
La seconda sentenza di giornata della Corte Costituzionale – la numero 69/2025 – si occupa di un altro complesso risvolto della fecondazione assistita, ovvero l’eventuale accesso di donne single: in questo caso la Consulta ritiene la scelta dello Stato di vietare tale accesso alla PMA come legittimo e ragionevole. In poche parole il limitare l’autodeterminazione di una donna alla genitorialità, senza il contesto familiare di una coppia stabile, non è irragionevole né sproporzionato: vi sono infatti importanti implicazioni bioetiche con la procreazione assistita che determina limiti come appunto quello ribadito del divieto alle donne single di accedere al percorso.
Si tratta di una «precauzione a tutela dei futuri nati», in quanto lo Stato non vuole avallare un progetto genitoriale che al concepimento «esclude a priori la figura del padre». Con la medesima sentenza però la Corte si dice non contraria all’eventuale legge che il Parlamento dovesse produrre in futuro sull’ampliare l’accesso alla PMA anche per nuclei familiari monoparentali, ergo appunto alle persone single.
Al netto dei vari casi affrontati dalle sentenze della Consulta su relativi ricorsi presentati dai Tribunali, permane alla base il criterio di salvaguardare l’interesse di un minore già esistente, sulla stessa scia di quanto avvenuto sempre in giornata presso il Tribunale di Pesaro (anche se qui interviene un fattore ancora più critico riguardante un reato esistente).
Il giudice del Tribunale Minorile di Pesaro nelle Marche ha approvato l’adozione da parte di una coppia omogenitoriale dopo che il figlio era nato con GPA, ovvero utero in affitto. Nonostante la legge italiana approvata che qualifica la gestazione per altri come reato universale, il giudice ha ammesso la casistica dell’adozione in quanto «Il minore deve essere tutelato al di là della modalità con cui è venuto al mondo».