REDDITO DI CITTADINANZA/ Le domande da integrare e le storture da correggere

- Giancamillo Palmerini

In questi giorni i percettori di Reddito e pensione di cittadinanza sono chiamati a integrare le domande presentate a marzo

rdc Reddito di Cittadinanza (Lapresse)

Come noto, ormai da alcuni mesi è stato introdotto anche nel nostro ordinamento il “reddito di cittadinanza”, una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale che si sostanzia, almeno in parte, in un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari. La misura viene, quindi, erogata ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti economici ma non solo.

In particolare, la domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il portale appositamente dedicato, presso i Centri di assistenza fiscale (Caf) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

In questo quadro l’Inps, con un messaggio rilasciato nei giorni scorsi, ha comunicato che dal 4 ottobre i beneficiari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda a marzo 2019 possono integrarla collegandosi a un apposito link. Dal 4 ottobre gli interessati sono stati così avvisati tramite i recapiti sms o email da loro indicati, a loro tempo, nelle domande.

Tutto ciò accade perché le prime domande di accesso al reddito sono state presentate, a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello successivamente cambiato, il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione alla legge 4/2019. La legge di conversione aveva previsto, nello specifico, un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo e accolte sono state così poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni.

Per evitare che i beneficiari con domanda presentata a marzo, e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati dovranno integrare le dichiarazioni di responsabilità e prendere atto delle informative aggiornate. Questo accadrà solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre per le quali sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà, altresì, sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.

Si prevede, peraltro, con questa operazione un ennesimo risparmio sulla misura, in particolare a scapito delle famiglie beneficiarie extracomunitarie chiamate, almeno sulla carta, a produrre molta documentazione ulteriore, anche se si sta provando a trovare, in maniera pragmatica, una soluzione operativa che eviti quest’aggravio.

A piccoli passi, insomma, una riforma, se non storica certamente epocale per il sistema delle politiche per il lavoro in Italia, sta andando avanti e facendosi strada. L’auspicio è che nei prossimi mesi non si snaturi troppo presto una misura alla quale è giusto dare il tempo per capirne la reale efficacia, ma che con spirito riformista si tenti di correggerne le storture o gli aspetti che emergono dalla prassi come dannosi.







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