I proprietari di casa che effettuano la registrazione in maniera tardiva del contratto locazione stipulato con il conduttore, devono essere coscienti di dover pagare delle multe qualora fossero trascorsi 30 giorni dalle firme apposte all’interno del documento.
Tuttavia il Decreto Legge con il numero di protocollo 87 e risalente all’anno scorso, 2024, ha previsto due casistiche con sanzioni addebitabili in maniera differente, o meglio dire “proporzionata al ritardo”. La misura specifica dunque, o un ritardo massimo di un mese oppure superati i fatidici 30 giorni la sanzione applicabile sarà molto più elevata.
Registrazione tardiva contratto locazione fino al 120% di multa
Il Decreto che prevede la sanzione in caso di registrazione tardiva del contratto di locazione non è altro che il “Testo unico delle disposizioni che regolano la tassa di registro“, la quale in base all’arco temporale di ritardo può applicare una multa fino al 120% su quanto realmente dovuto.
Nei casi minori però, la sanzione di base parte dal 45% in più di multa (da calcolare sull’imposta da versare), qualora il proprietario di casa non provveda a registrare il contratto di affitto entro e non oltre 30 giorni, ovvero un mese rispetto alla chiusura ufficiale dell’accordo.
Superato questo termine la multa amministrativa viene aumentata al 120%, calcolabile sempre sull’imposta da dare nel suo intero.
La sanzione legata all’omissione è Legge
Purtroppo le sanzioni amministrative per i contratti di affitto registrati più tardi dei termini ammessi, sono imposte dall’articolo numero 69 del Testo Unico, lo stesso che è stato pubblicato molti anni fa, ovvero il 26 aprile degli anni ’86, con il numero 131 e successivamente convertito in D.L del 14 giugno di quasi 40 anni dopo, nel 2024 (con il numero 87).
Tuttavia, per i debitori che intendono sanare e regolarizzare i conti con il fisco italiano, possono far richiesta del ravvedimento operoso allo scopo di pagare la multa in maniera ridotta. Solitamente vengono snelliti gli importi attribuiti sia alle sanzioni che agli interessi maturati durante l’arco di tempo tardivo.