L’ultima Legge di Bilancio ha ammesso la possibilità ai decaduti di far domanda per la riammissione della Rottamazione Quater così come ha previsto il Milleproroghe nel Decreto 202 dell’anno scorso, 2024. I debitori coinvolti sono coloro che non sono riusciti a saldare per tempo al 31 dicembre scorso.
Grazie al nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti decaduti hanno la possibilità di inviare la domanda in maniera del tutto autonoma e soprattutto telematicamente. C’è soltanto una data da dover rispettare, il 30 aprile di questo nuovo anno in corso.
Come chiedere la riammissione della Rottamazione Quater
La richiesta per la riammissione alla agevolazione riferita alla Rottamazione Quater può avvenire come abbiamo detto, autonomamente e online. La pratica può far riferimento esclusivamente ai debiti ammessi nell’agevolazione scorsa e per chi non ha pagato in tempo al 31 dicembre del 2024.
A patto di soddisfare le condizioni per essere riammessi, gli interessati dovranno accedere al portale Ade e da lì scegliere una delle due soluzioni proposte: tramite l’area riservata accessibile tramite metodi di autenticazione digitale oppure compilando il form nella sezione aperta a tutti.
Tra le due opzioni quella più veloce è la prima, dato che il form aperto al pubblico prevede di allegare un documento di identità e inevitabilmente allungherebbe i tempi per elaborare la pratica.
Se l’esito dovesse risultare positivo, il fisco dà la possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione oppure rateizzarlo in 10 rate (di pari importo e secondo un calendario specifico).
Il calendario rateizzato
Naturalmente la rateizzazione prevede più tranche da dover pagare entro delle date specifiche. La prima si riferisce al 31 luglio di quest’anno, a seguire di passa al 30 novembre e poi ancora al 28 febbraio dell’anno prossimo, al 31 maggio, 31 luglio ed infine 30 novembre, il tutto per i prossimi due anni.
In ogni caso i contribuenti che hanno chiesto la riammissione alla Rottamazione Quater riceveranno un riscontro entro due mesi dopo il termine ultimo, nello specifico prima del 30 giugno di quest’anno.