Nel momento in cui il titolare di un immobile si accorda con l’inquilino per la riduzione del canone locativo e affinché l’accordo venga ritenuto valido ai fini fiscali, è indispensabile che vi siano degli elementi oggettivi, così da poter abbassare le imposte da dover versare.
Viceversa, come si nota nell’ordinanza con protocollo numero 10871, risalente al 24 aprile di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate può esigere di riscuotere le imposte sul canone complessivo registrato all’interno del contratto di locazione (nonostante il reddito percepito dal titolare sia inferiore).
Come dimostrare la riduzione effettiva del canone locativo
La sentenza prende in esempio il caso di 2 contribuenti – cointestatari di un immobile – che hanno provveduto alla riduzione del canone locativo del conduttore per un periodo pari a 3 mensilità, sottoscrivendo tra di loro una scrittura privata (in data 11 maggio dell’anno 2014).
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha inviato delle notifiche di accertamento fiscale per i proventi relativi a quello stesso anno, proprio perché i contribuenti avevano dichiarato il percepimento di un provento più basso rispetto a quello previsto dal contratto di locazione.
A quel punto la Commissione tributaria ha valutato la documentazione che gli è stata consegnata dai cointestatari (con ricevute di pagamento e scrittura privata), ritenendola idonea.
Lo scontro con la Corte di legittimità
La decisione presa dalla Corte di legittimità è entrata in contrasto con la posizione della Commissione tributaria, tanto che il ricorso dell’Ade è stato accolto, in quanto la normativa vigente prevede che, in caso di locazione commerciale, anche i canoni non riscossi devono essere imponibili.
L’unica soluzione per non pagare le imposte sui “mancati incassi” è dimostrare di aver avviato una procedura di sfratto oppure di aver richiesto il recesso anticipato del contratto.
Un’eccezione, piuttosto, potrebbe essere quella di autenticare la scrittura privata (da ambe le parti e non soltanto con la dichiarazione degli interessati), così da poter avere una data sicura e reale sulla sospensione oppure riduzione del canone locativo, com’era avvenuto nella sentenza in esempio.