Il Dpcm 1° marzo 2020 aveva previsto, per tutta la durata dello stato di emergenza legato alla pandemia, la possibilità di ricorrere allo smart working “semplificato”, che ha consentito alle aziende di far lavorare da casa i propri dipendenti, senza, tuttavia, uno specifico accordo, con procedure telematiche semplificate.
Questa impostazione, dal 1° settembre 2022, non è più possibile: del periodo emergenziale resta invece la comunicazione semplificata degli accordi di lavoro agile al ministero del Lavoro, che dovrà essere inviata entro 5 giorni dall’inizio dello svolgimento della prestazione in smart working.
La presenza dell’accordo individuale rimane imprescindibile. Anche laddove c’è già un accordo aziendale siglato in presenza di un regolamento che fissa le regole generali dello svolgimento del lavoro agile, le modalità di esecuzione del rapporto sono stabilite mediante l’accordo individuale tra le parti, da stipulare in forma scritta. Il documento firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro non dovrà più essere caricato sul portale del ministero del Lavoro, come prevedeva la normativa del 2017; sarà sufficiente compilare il modello di comunicazione al ministero del Lavoro per ogni nominativo con la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (ciò vale per i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre).
A partire da inizio settembre, quindi, per attivare il lavoro agile occorre stipulare e sottoscrivere un accordo individuale con ciascun lavoratore da conservare per 5 anni e, se entro 5 giorni dall’inizio non si procede alla comunicazione, scattano le sanzioni per il datore di lavoro relative a ciascun lavoratore interessato.
E’ importante ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (ove risulti eletto), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Le aziende, tuttavia, considerato che dovranno adeguare i sistemi informatici che ancora non producono comunicazioni massive, in fase di prima applicazione potranno perfezionare la nuova procedura telematica entro il 1° novembre.
Ad oggi si attende ancora una proroga della norma che estenda e consenta ai lavoratori fragili e ai genitori con figli fino ai 12 anni la possibilità di esercitare un diritto allo smart working, che potrà essere applicato in tutte le realtà aziendali, che non hanno già disposto tale facoltà con gli accordi individuali o con la contrattazione integrativa aziendale, sempre a patto che la prestazione di lavoro fuori sede sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 105/2022, che ha recepito in Italia la Direttiva Ue sul work life balance, i lavoratori e le lavoratrici che hanno diritto a chiedere l’applicazione di questa modalità di lavoro sono: lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età; genitori di figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge 104; lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104; caregiver di una persona con indennità di accompagnamento.
La medesima norma prevede una specifica tutela per i lavoratori da qualsiasi ritorsione da parte dell’azienda: chi richiede di fruire del lavoro agile, infatti, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; qualunque altra misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva e discriminatoria e, pertanto, nulla.
La nuova modalità di comunicazione del lavoro agile rappresenta, quindi, una novità di grandissima importanza e di immediato effetto pratico, perché non si tratta di una disciplina transitoria, ma di una modifica strutturale della normativa ordinaria.
Il ministero del Lavoro sta studiando un emendamento, da presentare in sede di conversione del decreto Aiuti bis all’esame del Senato, per prorogare fino al 31 dicembre 2022 la modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli under 14: due categorie di lavoratori per i quali, la normativa di maggior favore (che riconosceva una sorta di “diritto” a ottenere lo smart working), è scaduta il 31 luglio. Attendiamo fiduciosi.
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