Cambiano le regole per ricevere il rimborso sulla spesa trasferta sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori autonomi.
L’ultima manovra di Bilancio ha previsto l’obbligo di tracciare il rimborso destinato alla spesa di trasferta per il lavoratore o l’agente di commercio che vuole dedurre i costi sostenuti per i suoi spostamenti. In assenza di un valido tracciamento non sarà possibile usufruire del beneficio fiscale.
Le aziende o gli agenti di commercio che intendono dedurre e detrarre i costi sostenuti per le trasferte (riguardanti l’alloggio, il pedaggio o il carburante) devono comprovare le spese esclusivamente tramite un metodo tracciabile, ad esempio con un versamento postale o tramite un conto corrente bancario.
Rimborso spesa di trasferta con caratteristiche differenti
Si conferma la possibilità di ottenere un rimborso per una spesa di trasferta, sia al di fuori che all’interno del Comune in cui si lavora, a patto che il pagamento sia avvenuto con un metodo tracciabile, indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato tramite bonifico postale o bancario, assegno, carta prepagata, di debito o di credito.
È indispensabile sottolineare che non mancano le eccezioni, ad esempio per le spese sostenute con i mezzi pubblici. Infatti, per i percorsi via aerea, in treno, pullman o bus, è possibile fornire soltanto il biglietto di viaggio intestato al lavoratore o all’agente nel caso di attività autonoma.
In conclusione, il dipendente che vuole ottenere il rimborso non soggetto a tassazione, oltre allo scontrino fiscale deve conservare, ad esempio, la copia stampata dal POS per i pagamenti con carta oppure la ricevuta se il costo è stato sostenuto tramite bonifico.
Diversamente, al dipendente sarà riconosciuto comunque un rimborso, ma lo stesso verrà tassato come qualunque altro reddito di lavoro dipendente.
Le regole anche per gli autonomi
Le stesse regole valgono anche per i lavoratori autonomi e gli agenti di commercio, i quali devono comprovare di aver sostenuto il costo della trasferta con un metodo tracciabile.
Per gli autonomi e gli agenti di commercio resta fondamentale la coerenza con la propria attività: in caso di incongruenza, il beneficio non verrà applicato.
Infine, per le imprese che volessero optare per un rimborso forfettario, il limite per gli spostamenti in Italia è sempre di 46,48 € al giorno, mentre è di 77 € per i viaggi all’estero.