Per il prossimo biennio i lavoratori del settore privato hanno l’occasione di usufruire del riscatto dei contributi nel 2025 utilizzando i premi di produzione. I coinvolti sono esclusivamente coloro che hanno cominciato ad effettuare dei versamenti contributivi dopo il 31 dicembre dell’anno ’95, ossia i contributivi puri.
A definire le regole è il comma numero 129 appartenente alla Legge 213 e risalente a due anni fa, nel 2023, quando era prevista la conversione dei premi di produttività in contributi. La misura è conveniente per ambe le parti, sia per il datore di lavoro che per l’impiegato.
Riscatto contributi 2025 a vantaggio di ambe le parti
Il riscatto dei contributi nel 2025 può essere sfruttato convertendo e aumentando il montante derivante dalle somme di denaro dei premi di produttività. Tuttavia, il datore di lavoro potrà sfruttare la deduzione applicabile ai ricavi e il lavoratore potrà anch’egli richiedere la deducibilità.
Il ringraziamento della pace contributiva va alla precedente Manovra di Bilancio che ha introdotto la possibilità di poter recuperare i contributi non versati a tutti (entro il 31 dicembre di quest’anno 2025) e non soltanto quelli derivanti dagli anni di studio all’università, del lavoro all’estero e dai congedi richiesti per studiare.
Chi invece non ha alcun contributo al 1995, potrà ottenere il riscatto fino ad un massimo 5 anni purché nell’arco temporale appena indicato non era previsto nessun obbligo di versamento contributivo (sempre in riferimento al 1° e all’ultimo anno).
Conversone il premio di produzione
L’Agenzia delle Entrate specifica con la circolare numero 5 pubblicata l’anno scorso, nel 2024, che la possibilità di riscattare i contributi con il premio di produzione può essere richiesta da tutti i dipendenti (al di là che godano o meno dell’aliquota agevolata) direttamente al proprio datore.
Il datore di lavoro potrà dedurre l’onere fiscale indipendentemente che si tratti di reddito da autonomo o d’impresa, mentre l’impiegato può a sua volta dedurre anch’egli i contributi previdenziali per l’intero importo (come decretato dall’articolo numero 51, del comma 2 e lettera A).