Rottamazione ter cartelle esattoriali, la scadenza del 31 luglio. Come procedere al pagamento e cosa si rischia se non lo si effettua in tempo
ROTTAMAZIONE TER, SCADENZA DEL 31 LUGLIO
Scadenza da non perdere, quella fissata al 31 luglio, per chi ha deciso di aderire alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali. Entro mercoledì, infatti, bisognerà provvedere al pagamento della somma dovuta o della prima rata, nel caso si sia scelto il piano rateale. Come spiega Il Sole 24 Ore, quella del 31 luglio è una scadenza taglia-fuori, in quanto saltarla comporta la perdita della definizione agevolata delle cartelle che consente uno sconto su sanzioni e interessi. Insomma, il rischio è quello di trovarsi poi con una cartella esattoriale con un importo più alto da pagare. Ma non solo: come avverte l’Adico, associazione a difesa dei consumatori, “il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero”. È tuttavia prevista una piccola tolleranza di cinque giorni per poter effettuare il pagamento, termine oltre il quale, come detto, non ci sarà poi alcuna possibilità di “porre rimedio” al mancato pagamento.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Per mettersi in regola bisognerà quindi effettuare il pagamento “presso la propria banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’AppEquiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione dove, però, avverte l’Agenzia, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuenti a causa della coincidenza con l’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese”. È possibile pagare anche mediante compensazione di crediti non prescritti, ma, come scrive Il Secolo d’Italia, “di fatto però non è consentita la compensazione orizzontale (ossia credito Iva con debiti tributari) solo perché l’Agenzia delle entrate non ha recepito ufficialmente l’interpello con un decreto”. Tradotto: non si può utilizzare il credito Iva certificato per il pagamento della rottamazione ter.