La conferenza stato-regioni definisce nuovi LEA in sanità, ma senza una pronuncia del Tar sulle tariffe non varranno dappertutto
Non è ancora terminata la discussione sul contenuto del capitolo sanitario della manovra appena approvata dal governo, soprattutto per quanto riguarda le critiche di chi pretende che la manovra stessa sia quello che non può essere (non le si può chiedere di essere una riforma del servizio sanitario nazionale), che le agenzie di stampa e gli strumenti dell’informazione ci offrono già un altro motivo per il dibattito sanitario. La Conferenza Stato-Regioni infatti nella seduta del 23 ottobre scorso ha approvato i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) che erano fermi dal 2017.
Come noto i LEA sono il cuore del servizio sanitario, perché sono quelle prestazioni e servizi (elencati con dettaglio per la prima volta nel Dpcm 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e aggiornati poi con il Dpcm 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) che dovrebbero rispondere ai principi di dignità della persona, bisogno di salute, equità nell’accesso, qualità delle cure, appropriatezza, ed economicità, ed avendo questi attributi sono considerati essenziali.
Essendo servizi e prestazioni che il SSN deve garantire a tutti i cittadini, o gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, l’idea che siano stati approvati i nuovi livelli essenziali, che erano fermi dal 2017, è sicuramente una notizia che merita di essere segnalata ed apprezzata.
L’aggiornamento, che dovrebbe far parte della manutenzione ordinaria e periodica dei LEA, guadagna le prime pagine dei giornali per via dei ritardi con cui il ministero della Salute provvede agli aggiornamenti (dopo la loro definizione nel 2001 infatti l’unico aggiornamento che è seguito è quello del 2017).
Tutto bene allora? Prima di esultare (o criticare) proviamo a chiarire i termini della vicenda.
Come si diceva, i LEA furono approvati nel 2001 ed aggiornati nel 2017, ma questa seconda versione dei livelli essenziali non è entrata effettivamente in vigore perché all’elenco delle nuove prestazioni introdotte non è mai stata associata la relativa tariffa (naturalmente in questo Paese, dove la sanità vive nei fatti già di autonomia differenziata, alcune regioni si sono portate avanti con tariffe proprie e quindi hanno applicato il Dpcm del 2017, ma questo formalmente è secondario). Il procedimento si è sbloccato il 25 novembre 2024 grazie ad un decreto del ministro della Salute (di concerto con il ministro dell’Economia) denominato “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”.
Tutto a posto, allora? Troppo facile.
Infatti contro questo provvedimento hanno fatto ricorso diversi soggetti e come conseguenza il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio (Sezione Terza Quater, con sentenze in data 22 settembre 2025) ha riconosciuto la validità degli argomenti dei ricorrenti ed ha pertanto sospeso la applicazione delle tariffe di cui al decreto del 25 novembre 2024. Senza entrare nei dettagli delle statuizioni del TAR, dal punto di vista generale il provvedimento del Tribunale amministrativo di fatto sposta indietro la lancetta dei LEA ancora al 2001, perché l’aggiornamento del 2017 non ha alcuna validità in assenza delle tariffe che lo qualificano.
In questo contesto che valore assume allora la notizia che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso intesa sui (cioè ha approvato i) nuovi LEA? Vuol dire che dopo il Dpcm del 2017 il ministero della Salute ha lavorato al suo aggiornamento prevedendo l’introduzione tra i LEA di alcune prestazioni in precedenza assenti, aggiornamento che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato.
Le nuove prestazioni introdotte sono: estensione dello screening neonatale ad otto nuove malattie genetiche rare (Atrofia Muscolare Spinale – Sma, Immunodeficienze combinate gravi – Scid, etc.), screening per tumori ereditari (per donne a rischio di tumori alla mammella e all’ovaio), due prestazioni relative alla terapia psicoeducazionale per disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica. Inoltre viene allargato l’elenco delle patologie croniche per cui si è esentati dal pagamento del ticket per le relative prestazioni (sindrome fibromialgica, idrosadenite cronica suppurativa e malattia polmonare da micobatteri non tubercolari).
Poche cose, certo, però se sono ritenute necessarie è bene che l’elenco delle prestazioni LEA sia adeguatamente aggiornato. Ben vengano quindi queste novità, e soprattutto speriamo che per il successivo aggiornamento non si debbano aspettare due ulteriori lustri, ma che venga trovata una maniera per cui l’introduzione di nuove prestazioni (o l’abolizione di prestazioni diventate obsolete) possa costituire una operazione se non annuale comunque piuttosto frequente, in modo da ridurre sempre di più il gap tra la disponibilità (scientificamente documentata, ovviamente) di nuove prestazioni e servizi e la loro introduzione nel meccanismo dei LEA.
Le sentenze del TAR però suonano un campanello di allarme che vale anche per le prestazioni previste dalla nuova intesa appena siglata in Conferenza Stato-Regioni: se non si risolve in modo soddisfacente la questione delle tariffe tutta la fatica per aggiungere/togliere prestazioni e servizi ai LEA diventa una fatica inutile (tanto fumo ma niente arrosto). Non basta preparare nuovi elenchi, occorre creare le condizioni (e tra queste le tariffe sono una conditio sine qua non) perché dette prestazioni possano essere erogate come LEA.
Purtroppo ad oggi questo passaggio manca ancora, e non per qualche cavillo burocratico, ma per una questione di sostanza: le tariffe, appunto, non solo delle nuove prestazioni ma di tutte quelle introdotte nel 2017.
Il massimo che si può dire, quindi, non è che ci sono nuovi LEA, ma solo che si può prendere atto dell’intenzione (sulla quale le regioni concordano con il ministero della Salute) che ai LEA del 2001 vadano aggiunte le modificazioni introdotte nel 2017 e le nuove proposte appena approvate. Naturalmente per quelle regioni che hanno superato lo scoglio tariffario e non sono state investite dalla mannaia delle sentenze del TAR, la nuova intesa raggiunta darà l’opportunità di erogare anche le nuove prestazioni, aumentando ulteriormente la forbice delle disuguaglianze che in termini di LEA caratterizza già da tempo i servizi sanitari regionali.
— — — —
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.