Di recente l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una comunicazione ufficiale sullo stop allo sconto in fattura 2025 (e anche in riferimento al fatidico divieto della cessione del credito). Si tratta nello specifico di due appelli molto importanti, il primo riguarda le spese effettivamente sostenute per gli interventi edilizi, e il secondo i titoli di abilitazione conseguiti prima del 17 febbraio dell’anno 2023.
Prima del divieto, coloro che provvedevano ad effettuare determinati interventi edilizi potevano applicare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Poi con il Decreto di Rilancio per gli anni che vanno dal 2020 al 2024, sono avvenuti dei cambiamenti importanti.
Lo sconto in fattura 2025 è ammesso solo in certi casi
Niente cessione del credito e neppure sconto in fattura 2025 a patto che – come ricorda il Legislatore – si rientra nei casi rari e specifici individuati nella nuova normativa. Ad esempio, pur godendo del titolo per poter operare, laddove prima del 30 marzo dello scorso anno (2024) non siano avvenute delle spese, allora la deroga verrà rifiutata.
Va prestata attenzione anche e soprattutto alla tipologia di lavori edilizi che possono o meno godere sia della cessione del credito che dello sconto in fattura (o di tutti e due).
Anche i documenti hanno una propria rilevanza, ad esempio le imposte per il suolo pubblico (pur occupandosi di una ristrutturazione completa e conseguente rivendita) non sono ammesse nelle deroghe.
Costi della CIA e coordinamento sulla sicurezza
Un altro interpello dell’Ade specifica che neppure i costi sostenuti per presentare la Cila e per coordinare i lavori e accertarsi delle condizioni di sicurezza rientrano nel comma 5, dunque non può essere ammessa alcuna proroga del divieto.
Per ottenere la proroga della cessione del credito o dello sconto in fattura è necessario documentare i costi che devono essere inerenti al lavoro vero e proprio, incluse le eventuali attività e operazioni di preparazione.