Il Tar pugliese ha annullato la bocciatura di uno studente per le troppe assenze: a scuola, secondo i giudici, conta soprattutto il rendimento

Con una recente sentenza che ha confermato la già ricca giurisprudenza sull’argomento, il Tar pugliese ha ribadito ancora una volta che per una bocciatura a scuola il solo tema delle assenze dell’alunno non è rilevante al punto da scavalcare l’effettivo rendimento dimostrato nel corso dell’anno: una sentenza importante perché il tribunale amministrativo ha – di fatto – annullato la bocciatura e permesso allo studente di frequentare l’anno successivo assieme ai suoi soliti compagni di classe.



Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che non esiste un effettivo e preciso limite legale di assenze a scuola per causare l’automatica bocciatura dello studente: secondo il DPR numero 122 del 2009 gli alunni di qualsiasi ordine e grado sono tenuti a frequentare almeno il 75% dei giorni di lezione, con un limite teorico di 59 assenze; mentre in realtà ogni scuola è libera di fissare il numero di giorni di assenza che meglio crede.



Peraltro, va anche precisato che al suddetto limite di assenze concorrono – con calcoli specifici relativi all’orario – anche le uscite anticipate o gli ingressi in ritardo dello studente e che la normativa prevede già delle precise deroghe per motivi di salute per le quali occorre (ovviamente) presentare alla scuola i dovuti certificati medici; mentre complessivamente si tratta di un argomento piuttosto spinoso.

Il Tar annulla la bocciatura dello studente pugliese: il rendimento a scuola è più importante delle assenze

A dimostrare l’effettiva complessità dell’argomento ci pensa – tra le altre – l’ultimissima sentenza del Tar pugliese dalla quale siamo partiti tra queste stesse righe: il caso oggetto della pronuncia era quello di uno studente bocciato durante lo scrutino finale perché aveva effettivamente superato (non ci è dato sapere di quanto rispetto ai limiti di cui parlavamo prima) le assenze massime fissate della scuola, con i genitori dello studente che avevano lamentato il mancato rispetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.



Tribunale (Foto da Pixabay)

Il Tar ha deciso di accogliere il ricorso dei genitori ammettendo l’alunno alla classe successiva pur a fronte della bocciatura da parte del Consiglio di Classe della scuola frequentata: secondo i giudici, infatti, al di là del tema delle assenze, si sarebbe dovuto tenere conto – da un lato – dell’effettivo rendimento eccelso dello studente e – dall’altro lato – del fatto che i suoi genitori avessero attivato dei percorsi di mentoring e orientamento che gli hanno permesso di rimanere al passo con i suoi compagni di classe; il tutto ferma restando l’esistenza di giustificazioni valide per le assenze.