Il Tar pugliese ha annullato la bocciatura di uno studente per le troppe assenze: a scuola, secondo i giudici, conta soprattutto il rendimento
Con una recente sentenza che ha confermato la già ricca giurisprudenza sull’argomento, il Tar pugliese ha ribadito ancora una volta che per una bocciatura a scuola il solo tema delle assenze dell’alunno non è rilevante al punto da scavalcare l’effettivo rendimento dimostrato nel corso dell’anno: una sentenza importante perché il tribunale amministrativo ha – di fatto – annullato la bocciatura e permesso allo studente di frequentare l’anno successivo assieme ai suoi soliti compagni di classe.
Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che non esiste un effettivo e preciso limite legale di assenze a scuola per causare l’automatica bocciatura dello studente: secondo il DPR numero 122 del 2009 gli alunni di qualsiasi ordine e grado sono tenuti a frequentare almeno il 75% dei giorni di lezione, con un limite teorico di 59 assenze; mentre in realtà ogni scuola è libera di fissare il numero di giorni di assenza che meglio crede.
Peraltro, va anche precisato che al suddetto limite di assenze concorrono – con calcoli specifici relativi all’orario – anche le uscite anticipate o gli ingressi in ritardo dello studente e che la normativa prevede già delle precise deroghe per motivi di salute per le quali occorre (ovviamente) presentare alla scuola i dovuti certificati medici; mentre complessivamente si tratta di un argomento piuttosto spinoso.
Il Tar annulla la bocciatura dello studente pugliese: il rendimento a scuola è più importante delle assenze
A dimostrare l’effettiva complessità dell’argomento ci pensa – tra le altre – l’ultimissima sentenza del Tar pugliese dalla quale siamo partiti tra queste stesse righe: il caso oggetto della pronuncia era quello di uno studente bocciato durante lo scrutino finale perché aveva effettivamente superato (non ci è dato sapere di quanto rispetto ai limiti di cui parlavamo prima) le assenze massime fissate della scuola, con i genitori dello studente che avevano lamentato il mancato rispetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Tar ha deciso di accogliere il ricorso dei genitori ammettendo l’alunno alla classe successiva pur a fronte della bocciatura da parte del Consiglio di Classe della scuola frequentata: secondo i giudici, infatti, al di là del tema delle assenze, si sarebbe dovuto tenere conto – da un lato – dell’effettivo rendimento eccelso dello studente e – dall’altro lato – del fatto che i suoi genitori avessero attivato dei percorsi di mentoring e orientamento che gli hanno permesso di rimanere al passo con i suoi compagni di classe; il tutto ferma restando l’esistenza di giustificazioni valide per le assenze.