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Home » Lavoro » SICUREZZA SUL LAVORO/ Il modello “collaborativo” da sviluppare in Italia

  • Lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO/ Il modello “collaborativo” da sviluppare in Italia

Un sistema prevenzionistico non può reggere sulla sola forza deterrente della sanzione. Per la sicurezza sul lavoro occorre un modello "collaborativo"

Alessandra Servidori
Pubblicato 24 Aprile 2022
(LaPresse)

(LaPresse)

L’ondata di infortuni sul lavoro che sta tormentando l’Italia riporta all’attualità le fragilità del nostro ordinamento relativo a prevenzione salute e sicurezza e soprattutto l’irrisolta questione delle modifiche sistematiche al T.U. 81/2008 apportate recentemente dalla legge n. 215/2021, il cosiddetto decreto fiscale, che ha irrobustito severamente le sanzioni dopo l’alluvione di decreti legge, protocolli, linee guida accordi, ecc. a carico delle aziende. Vero è che un sistema prevenzionistico non può reggere sulla sola forza deterrente della sanzione poiché è evidente che l’incremento delle pene non può svolgere questa funzione. Fondamentale, invece, è dotare imprese e luoghi di lavoro di veri presidi di competenze e professionalità, oltre al tema dell’identificazione di specifici standard formativi e alla definizione di chiari percorsi di aggiornamento professionale costruendo nuove professionalità in grado di muoversi negli ambienti di lavoro in sintonia con le molteplici trasformazioni in atto. 


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Per esempio, a proposito di formazione che è fondamentale, esiste un modo semplice e allo stesso tempo efficace per assolvere l’obbligo formativo previsto dal decreto 81 ed evitare scomode sanzioni. Un modo che permette ai datori di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori formandoli a dovere su tutti i rischi presenti in azienda, risparmiando sui costi sia in termini di spazio che di tempo, che di denaro. Stiamo parlando dei corsi di sicurezza online svolti tramite metodologie didattiche innovative in modalità e-learning o blended (e-learning + aula/videoconferenza). Queste modalità, oltre a essere consigliate per il particolare periodo in cui ci troviamo, sono progettate per essere compatibili con le esigenze di datori di lavoro e lavoratori, in quanto “portano” i percorsi formativi all’interno dei luoghi di lavoro, tramite un semplice dispositivo dotato di connessione a internet (come PC, tablet o smartphone). I corsi di sicurezza in modalità e-learning sono validi ai sensi degli Accordi tra Stato e Regioni, a condizione che vengano erogati da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti professionali (titoli di studio, attestati o esperienza) e dei requisiti tecnici (piattaforme e-learning che permettono il tracciamento dell’attività formativa). 


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Un recente caso di infortunio sul lavoro ha messo in luce l’evoluzione da un modello antinfortunistico “iperprotettivo” a un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) e lavoratore. Il caso riguarda l’infortunio di un operaio che – mentre era intento al tornio – al fine di prelevare il pezzo dopo la tornitura, aveva infilato la mano destra, indossante un guanto, nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento. Il dito mignolo aveva quindi riportato la frattura scomposta della falange (guarita in 98 giorni con inabilità temporanea di 40 giorni). La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato datore di lavoro e Rspp responsabili del reato di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La Cassazione penale ha ribaltato però la sentenza di condanna, ribadendo che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori a un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, lavoratori compresi.


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In tema di infortuni sul lavoro dunque, il datore di lavoro che ha effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza, adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante e imprevedibilmente colposa del lavoratore. Nella nuova versione della legge 215/2021 vi è l’obbligo non più di dirigenti e preposti bensì dello stesso datore di lavoro di adeguata e aggiornata formazione secondo un accordo elaborato entro il 30 giugno 2022 dalla conferenza Stato-Regioni. 

Fondamentale poi una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 10 febbraio 2022 che stabilisce che in materia di trattamento e opportunità devono essere previsti soluzioni ragionevoli da parte del datore di lavoro per  lavoratrici e i lavoratori disabili con opportuna formazione.

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Tags: Corte Di Cassazione

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