Con una recente sentenza – precisamente la numero 306 del 2025, citata dal quotidiano OrizzonteScuola – il Consiglio di Stato ha dato ragione ad una studentessa disabile che ha presentato una causa contro la scuola frequentata negli anni dell’istruzione obbligatoria accusandola di non averle riconosciuto il dovuto sostegno arrecandole un danno: la richiesta della studentessa disabile – quasi ovviamente – era quella di riconoscerle un risarcimento e dopo aver visto la sua causa respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale, alla fine il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza del danno contestato disponendo che l’istituto la corrisponda la cifra richiesta.
Partendo dal principio, la causa presentata dalla studentessa disabile sarebbe relativa ad oltre 15 anni fa, momento in cui frequentò una non meglio precisata scuola dell’infanzia: secondo il suo racconto in quegli anni cruciali per la sua formazione – sia accademica, che anche e soprattutto personale – l’istituto mancò di affidarle un adeguata assistenza da parte di un docente di sostegno arrecandole un danno dal punto di vista del diritto alla salute e alla formazione che le avrebbe compromesso a lungo termine le normali funzioni relazionali e biologiche.
La sentenza del Consiglio di Stato sulla causa della studentessa disabile: esteso il campo di valutazione del danno esistenziale
Presentando la causa al Tribunale Amministrativo Regionale, la studentessa disabile aveva visto i giudici rigettare l’istanza a causa dell’eccessivo tempo intercorso dal periodo scolastico all’effettiva denuncia e alla fine le carte sono arrivate sui banchi del Consiglio di Stato che ha rilevato l’esistenza di danni patrimoniali e non, biologici, morali ed esistenziali; mentre ad ora non è nota l’effettiva entità del risarcimento che i giudici amministrativi hanno corrisposto nei suoi confronti denotando che sia stato violato il suo diritto alla formazione sancito – collateralmente – dall’articolo 3 della Costituzione.
La parte più interessante della controversia che vede (suo malgrado) protagonista la studentesse disabile – però – è relativa al fatto che i giudici hanno esteso con la loro sentenza il campo applicativo delle precedenti pronunce relative al danno accademico: seppur il fattore temporale per la corte sia tutt’altro che irrilevante, in questo specifico caso si è, infatti, fatto fede soprattutto al cosiddetto PEI – ovvero il Piano Educativo Individuale stipulato tra insegnanti e genitori a fronte di una disabilità grave – e all’assenza comprovata di un docente di sostegno; fermo restando che sono gli stessi giudici a definire che questi delicati casi devono sempre essere valutati attentamente in base alla singola esperienza personale.