Il Superbonus sta per tornare alla “normalità”: da gennaio 2024, infatti, la maxi agevolazione passa al 70% e salta per le villette. Restano ancora molte incertezze sul completamento delle opere. Ma in questi ultimi giorni dell’anno, per contribuenti, imprese e professionisti è il momento di sistemare gli ultimi adempimenti, pagare fatture e in alcuni casi chiudere i lavori o programmare altre strade per il nuovo anno. Le regole per recuperare le agevolazioni sulle spese cambiano se si sfruttano le detrazioni in dichiarazione o se si usano cessione del credito e sconto in fattura. Nel primo caso, si tiene conto solo delle spese con bonifico parlante, che possono essere anticipate rispetto alla realizzazione dei lavori, ma attenzione a eventuali contenziosi con le imprese in caso di ritardi o lavori non conformi. Nell’altro caso, bisognerà effettuare un Sal, allineando i pagamenti all’avanzamento effettivo dei lavori realizzati, quindi le spese non potranno essere anticipate. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, se gli interventi agevolati con il superbonus sono completati, entro la fine del 2023 bisogna ricevere le fatture di saldo e pagarle con bonifico parlante, dopo aver ricevuto dalle imprese l’eventuale Durc di congruità della manodopera in riferimento ai lavori edili.
Invece, per l’isolamento termico, bisogna ottenere le schede tecniche dei materiali isolanti. In base ai lavori effettuati, servono le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi usati e, laddove prevista, marcatura CE con dichiarazioni di prestazione (DoP) e di conformità degli impianti, oltre al libretto di impianto. Per il super ecobonus, serve la relazione tecnica, bisogna far preparare l’Ape post intervento, col miglioramento di due classi energetiche o della massima disponibile. Va comunicata la fine dei lavori allo sportello unico del Comune, a cui, nel caso del super sismabonus, va presentata l’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo, va acquisito il contratto di «ritiro dedicato» di durata quinquennale con il Gestore dei servizi energetici (Gse). Chi ha usufruito del super ecobonus, deve far presentare da un tecnico abilitato all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’asseverazione dei requisiti tecnici e l’attestazione della congruità delle spese.
SUPERBONUS, INTERVENTI COLLEGATI E ULTIMO SAL
I lavori trainati, come la sostituzione di infissi, fruiscono dell’aliquota del Superbonus se vengono effettuati congiuntamente agli interventi trainanti. La regola è che le date delle spese sostenute per i lavori trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo dalla data di inizio a quella di fine dei lavori per gli interventi trainanti, altrimenti si perde l’aliquota maggiorata. L’impresa esecutrice non deve attestare che il lavoro trainato era terminato prima o in concomitanza con quello trainante, in quanto non conta. Quel che contano sono i pagamenti, o la data di invio della fattura elettronica allo Sci in caso di sconto integrale in fattura. Di conseguenza, l’intervento trainante può essere fatturato e pagato anche dopo la fine lavori (purché all’interno del periodo agevolato), invece per quello trainato bisogna rispettare il pagamento deve essere effettuato prima della data a cui il tecnico fa riferimento per l’attestazione di fine lavori. In caso di sconto integrale in fattura, la data di pagamento è quella dell’invio della fattura elettronica allo Sdi. Senza rispettare tali indicazioni, il lavoro trainato non gode della maggiorazione di aliquota, ma solo del bonus ordinario di riferimento. Passiamo all’ultimo Sal. Se entro la fine dell’anno non si riesce a completare i lavori di Superbonus e si vuole trasferire il credito attraverso la cessione e lo sconto in fattura, si può fare un Sal, tramite asseverazione, ma se sono stati eseguiti lavori pari o superiore al 30% dello stesso intervento (con calcolo separato tra super ecobonus e super sisma bonus). Secondo il Sole 24 Ore, è consigliabile effettuare l’ultimo Sal il più tardi possibile, per comprendere il massimo numero di lavori. Anche se la norma prevede che per il Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due per ogni intervento complessivo e ognuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento, l’Enea non permette di effettuare il secondo Sal, se il primo è stato superiore al 60%. In questi casi, va inviata l’asseverazione solo per la fine dei lavori.
VILLETTE, BONUS MINORI E CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui una villetta al 31 dicembre non riesce a completare l’intervento, i contribuenti, essendo chiuso il periodo del Superbonus, possono avvalersi delle detrazioni ordinarie sismabonus, ecobonus e bonus casa «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento». Del resto, nella maggioranza dei casi gli interventi assimilabili al Superbonus hanno anche tutte le caratteristiche per accedere ai bonus minori. Il passaggio ai bonus minori dal Superbonus, pertanto, è possibile in teoria, ma non mancano i problemi da risolvere. Sono due, secondo l’analisi del Sole 24 Ore. Il primo riguarda i provvedimenti edilizi che vanno gestiti in modo da non perdere il Superbonus per le spese già sostenute fino al 2023. L’altro riguarda la gestione dei massimali di spesa o di detrazione, in genere unici per intervento, anche se realizzato in più anni.
Nel caso di Superbonus condominiale che al 31 dicembre di quest’anno è a metà, chiudendo la Cilas senza aver terminato gli interventi si perdono le agevolazioni, in quanto mancherebbero tutti gli adempimenti finali sulla pratica edilizia aperta. Quindi, è bene completare i lavori con la Cilas aperta, sapendo che in caso di lavori tra 2023 e 2024, con acconti pagati nel 2023 per il Superbonus, ma senza cessione o sconto in fattura, si può detrarre la prima rata delle quattro, senza attestazione di non ultimazione lavori, senza asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle spese, appone do il visto di conformità nei modelli dichiarativi per gli acconti pagati nel 2023. Ma se si desidera sfruttare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, bisogna presentare le asseverazioni dei requisiti tecnici relative ai Sal effettuati, di congruità delle spese e apporre il visto di conformità nella comunicazione di opzione.
SUPERBONUS, PROSPETTIVE E POSSIBILI MODIFICHE
Nel 2024 per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura, a meno che non vi siano eventuali modifiche, si applicheranno le regole introdotte a febbraio. Quindi, saranno ancora possibili, ma se prima del 17 febbraio scorso era stato già deliberato nei condomini l’intervento ed era stata già presentata la Cilas (o la Cina o altri titolo abilitativo). Invece, per le demolizioni e ricostruzioni di edifici deve essere stata già presentata la richiesta di acquisizione del titolo abitativo. Le opzioni sono valide anche per i bonus ordinari, se entro il 16 febbraio era già stata «presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario», quindi a prescindere dall’inizio dei lavori, o se erano già iniziati i lavori per quelli in edilizia libera. Altrimenti se era «già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori». Inoltre, come evidenziato dal Sole 24 Ore, anche nel 2024 saranno possibili le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura per le spese sostenute per gli interventi eliminazione di barriere architettoniche. L’agevolazione è con la detrazione Irpef o Ires del 75%.
Va chiarito se si può optare liberamente per il sismabonus o per il super sismabonus, perché per l’Agenzia delle Entrate chi può fruire del secondo non può “accontentarsi” del primo. In ogni caso, bisognerà fare attenzione a eventuali novità, perché potrebbero esserci cambiamenti normativi, anche se l’ipotesi è ritenuta remota al momento. Il governo li ha sempre esclusi, ma potrebbero approdare nel decreto Milleproroghe, in approvazione tra Natale e Capodanno. Si sta discutendo di un eventuale proroga, ma ridotta (due-tre mesi) e per i soli condomini con avanzamento rilevante (almeno il 60-70%), e di consentire l’emissione di un Sal straordinario al 31 dicembre, per ricomprendere tutte le spese dell’anno nelle cessioni e negli sconti in fattura al 90-110%, inserendo anche la fatture inviate allo Sdi entro il 12 gennaio.