PERCHÉ IL TERZO MANDATO È INCOSTITUZIONALE
Niente terzo mandato per i governatori: la Consulta ha dichiarato illegittima la legge della Campania che avrebbe consentito a Vincenzo De Luca di ricandidarsi, e così pure a Luca Zaia in Veneto. La novità risiede nelle motivazioni della sentenza. In primo luogo, la Corte costituzionale ha stabilito che il divieto non è negoziabile per le Regioni a statuto ordinario, poiché si tratta di una scelta del Parlamento volta a bilanciare il potere derivante dall’elezione diretta, al fine di garantire stabilità e democraticità del sistema politico, limitando la personalizzazione eccessiva del potere.
Pertanto, il limite non può essere modificato da leggi regionali: l’articolo 122 della Costituzione stabilisce che le Regioni possono legiferare in materia elettorale, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi statali. Il limite ai mandati, dunque, rappresenta un correttivo, un contrappeso, un “temperamento di sistema” volto a rendere l’assetto istituzionale più equilibrato.
In secondo luogo, le Regioni non hanno la facoltà di decidere se applicare o meno un principio fondamentale stabilito a livello nazionale. La Consulta sottolinea che, scegliendo l’elezione diretta del presidente della Regione, le Regioni accettano automaticamente anche il limite dei due mandati consecutivi. Tale limite è ormai parte integrante del sistema elettorale regionale e non necessita di essere riscritto ogni volta dalle singole Regioni.
DIVIETO DEL TERZO MANDATO: LA SPIEGAZIONE DELLA CONSULTA
Nel caso specifico della Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo è diventato operativo con l’entrata in vigore della legge regionale del 2009, che ha introdotto l’elezione diretta del presidente. A un mese dalla decisione, la Corte costituzionale precisa che il limite ai due mandati non necessita di conferme regionali: si tratta di una norma di livello nazionale, applicabile in modo automatico, che riguarda l’eleggibilità dei candidati, materia di competenza statale.
Il governatore campano Vincenzo De Luca aveva richiamato i precedenti del Veneto e del Piemonte, dove era stato possibile candidarsi per la terza volta. A tal proposito, la Consulta ha chiarito che il fatto che nessuno abbia impugnato quelle leggi in passato non le rende automaticamente legittime. L’assenza di ricorso da parte del governo non implica che quelle norme fossero valide.
Una legge può infatti essere dichiarata incostituzionale anche successivamente, qualora emerga nel corso di un procedimento giudiziario. È il caso della cosiddetta “via incidentale”, ossia quando la questione di legittimità costituzionale viene sollevata durante un giudizio ordinario.