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Home » Economia e Finanza » Fisco » Deducibilità IMU IRAP 2024/ La sentenza conferma: non può essere ammessa (2 novembre)

  • Fisco
  • Economia e Finanza

Deducibilità IMU IRAP 2024/ La sentenza conferma: non può essere ammessa (2 novembre)

Danilo Aurilio
Pubblicato 2 Novembre 2024
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Fonte: Pixabay.com

Impossibile ricorrere alla deducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali e l'IRAP 2024. La sentenza spiega l'impossibilità della decisione.

Recentemente la Corte di Cassazione ha decretato la non deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dell’IRAP 2024. Lo stesso discorso è avvenuto quando tempo fa è emersa una sentenza in cui si chiedeva di dedurre l’Imposta Municipale Unica in merito all’IRES.

L’indeducibilità si riferisce alla diversità tra le imposte dirette e l’IMU. Nell’ultima sentenza la Corte specifica che a fronte di queste sostanziali differenze non è possibile definire queste due tasse come “doppia imposta”.


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Deducibilità IMU IRAP 2024: perché non c’è correlazione


Niente da fare per le imprese che sperano nella deducibilità dell’IMU correlata agli immobili strumentali IRAP 2024. La sentenza della Corte di Cassazione ha specificato i dettagli per la quale non c’è correlazione.

Le aziende sono obbligate – per via della loro attività economica – ad affrontare le spese inerenti all’IMU. Qualora si negasse che la tassa concorra a determinare il “valore della produzione netta” si commetterebbe l’errore di considerare l’IRAP come un valore aggiunto ed equipararlo ad un profitto di per sé mai prodotto.

La conferma è arrivata nello specifico con la sentenza numero 21 uscita nel 2024, dopo che la Corte di Cassazione ha ribadito che per la differente natura fiscale tra le due imposte (IMU e IRAP) non ci può essere deducibilità.

Cosa intende per immobili strumentali


Vista la non deducibilità dell’IMU dall’IRAP 2024 è bene chiarire quali sono gli immobili strumentali associati ad un’impresa. Le unità immobiliare si differenziano per “natura” e per “destinazione”.

Proprio come si può intuire dal nome, gli immobili strumentali per destinazione sono unità che fanno riferimento esclusivamente all’uso dell’esercizio di impresa (di professione o arte).

Quanto agli immobili strumentali per natura si fa riferimento a quelle unità non abitative che appartengono a specifici gruppi catastali: dal gruppo A di categoria A/10 (ad esempio studi e uffici privati) ai gruppi B (ad esempio scuole, convitti, collegi, magazzini sotterranei, cappelle e musei).

La loro classificazione è indispensabile alle imprese che vogliono redigere in modo corretto sia il bilancio di esercizio che la dichiarazione reddituale.

Tags: Imu e tasi

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