Chi gode della pensione anticipata ha il divieto di cumulo di redditi da lavoro dipendente, pena la sospensione e la restituzione del trattamento.
Chi è da anni in pensione sa bene che l’INPS applica il divieto di cumulo su quei redditi provenienti dal lavoro dipendente, anche se si tratta di un’attività occasionale (salvo venga svolta come autonomo ed entro i cinque mila euro annui). A tal proposito la Corte Costituzionale sta indagando su quanto legittimo sia vietare ai pensionati di arrotondare con dei piccoli lavoretti.
Recentemente il Tribunale di Ravenna ha rilasciato una ordinanza proprio per valutare la legittimità di vietare l’accumulo di tali redditi nei cedolini previdenziali percepiti con l’uscita anticipata. La stessa impossibilità è applicata a chi è uscito con l’Ape Sociale, con Quota 100, 102 e 103. Se la sentenza facesse cambiare qualcosa, ci sarebbero delle novità per chi è stato penalizzato in passato?
La pensione ha il divieto di cumulo da altri redditi
Chi riceve la pensione da anni ha il divieto selettivo di cumulo, nel senso che non possono arrotondare la pensione neanche con lavoretti di una sola giornata. Un dubbio che secondo il Tribunale di Ravenna potrebbe trasformarsi in una realtà incostituzionale.
Semmai dovesse accadere è lecito pensare a chi rimborserebbe i pensionati che in passato, come nel 2019 con Quota 100, sono stati penalizzati e si sono ritrovati costretti a dover rassegnarsi alla sola pensione, anche quando magari avevano bisogno di ulteriori introiti.
Oggi la stessa impossibilità è estesa alle attuali misure di uscita anticipata, quali: Quota 103 e Ape Sociale. L’unico introito extra – come accennato – fa riferimento all’attività autonoma ma a patto che il reddito sia inferiore a 5.000€.
Il rischio di lavorare in pensione – per chi venisse scoperto – è di dover restituire l’intera somma percepita nel cedolino (nel solo anno in cui ha lavorato) e ricevere la sospensione immediata del trattamento.
Sproporzione incostituzionale
Negli anni diversi pensionati hanno dovuto restituire la pensione percepita (con tanto di sospensione), soltanto per aver praticato dei lavoretti – anche da qualche decina di euro – e per una durata breve, di un giorno o anche di una sola settimana. Infatti il divieto non si focalizza né sulla durata e neppure sulla somma maturata.
É qui che nasce il principio di incostituzionalità secondo il Tribunale di Ravenna, che suppone ci sia una sproporzione tra le penali afflitte e il “reato” commesso.
Purtroppo i pensionati che sono stati già penalizzati in tempi precedenti, a meno che la Corte non applichi delle condanne all’INPS, non potranno ricevere nessun rimborso, lasciando la situazione invariata e apportando dei cambiamenti soltanto ai futuri pensionati.
