È possibile chiedere e ottenere un risarcimento danni dal padre (mai conosciuto) 23 anni dopo averlo scoperto? Da oggi sì e a dirlo è una sentenza del Tribunale di Bergamo, come spiega un attento articolo di Alessandro Simeone (Avvocato del Comitato Scientifico de “Il Familiarista”, portale interdisciplinare in materia di diritto di famiglia di Giuffrè Francis Lefebvre) su Repubblica. La storia arrivata fino al Tribunale bergamasco parte da un ragazzo di 14 anni che scopre di essere nato da una relazione tra la madre e un uomo all’epoca sposato con un’altra donna: l’anomalia è che la richiesta di risarcimento arriva 23 anni dopo quando quel ragazzo ha ormai 38 anni. Chiede risarcimento “doppio” per il tempo passato e per il danno in quanto tale di non aver mai potuto conoscere e avere un padre: nel procedimento quell’uomo ormai anziano si è difeso ammettendo di aver avuto relazione con la sua amante dell’epoca ma ha anche sostenuto che per lungo tempo «nessuno si era fatto sentire e che, dunque, lui non aveva fatto il genitore per non essere stato messo nella condizione di esserlo».
BERGAMO: CAUSA DI RISARCIMENTO AL PADRE DOPO 23 ANNI
Come spiega ancora Simeone, i giudici non hanno però “premiato” la versione del padre e lo hanno invece condannato a versare 70mila euro sul conto del figlio mai visto o conosciuto: il tutto 23 anni dopo la presa coscienza del ragazzo di quel suo “passato sconosciuto”. Secondo l’avvocato familiarista la sentenza potrà avere valenza “doppia” per la nostra giurisprudenza, vedendo anche gli indirizzi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione in merito a casi simili: non conta il tempo trascorso, in questo caso addirittura 23 anni, e non conta neanche il fatto di non aver la certezza della paternità «non conta neppure il fatto che un figlio, pur raggiunta la maggiore età, non abbia mai mosso alcuna obiezione al presunto padre e abbia preferito aspettare così tanto tempo prima di “presentare il conto”, incolpando il genitore dei suoi fallimenti professionali e personali». Ad oggi, per essere condannati per casi simili basta aver consumato rapporti intimi all’epoca del concepimento: la prescrizione per il risarcimento del danno comincia infatti a decorrere solo dopo che una sentenza ha accolto la domanda di riconoscimento del figlio. Il problema, sottolinea ancora Simeone su Rep, è che tale domanda non è soggetta ad alcun termine temporale e può essere presentata addirittura anche dopo la morte del padre. Insomma, allo stessa stregua vengono considerati chi è fuggito dalle proprie responsabilità genitoriali e chi invece non è ad esempio mai stato avvertito dalla compagna/amante/moglie all’epoca dei fatti.