Affitti non incassati, in che modo è possibile evitare di pagare le tasse, nonostante le rendite siano calcolate da un contratto registrato? Ecco cosa dice la normativa

Per tutti quei proprietari che hanno il problema di dover compilare la dichiarazione dei redditi pagando il 22% di cedolare secca oppure, l’equo canone, ma soltanto nei casi in cui si faccia tutta la procedura per poterlo ottenere e si risponda ai requisiti. In tutti gli altri casi può capitare che il proprietario di appartamenti si ritrovi a dover pagare delle tasse anche per affitti non percepiti, a causa di affittuari morosi. In questi casi c’è la richiesta da parte di alcuni contribuenti che si domandano se la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi o percepiti possa essere dedotta,  soprattutto quando questi sono venuti in scadenza senza mai essere incassati.



Affitti non incassati: cosa dice la normativa in merito alla deducibilità


La normativa che soggiace a questo quesito è l’articolo 26 del Tuir come modificato dall’articolo 3 quinquies comma 1 del decreto 34 2019, che stabilisce che il locatore di immobili non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal primo gennaio 2020, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento e, in tal caso, deve essere assoggettata alla tassazione la rendita catastale e rivalutata.

Inoltre una volta percepiti i canoni non pagati precedentemente, questi sono soggetti a tassazione.
Inoltre i canoni non incassati possono essere recuperati mediante credito d’imposta, solo nel caso in cui viene concluso il procedimento di sfratto e la maggiore imposta versata, qualora il procedimento si sia concluso successivamente, viene incassato mediante compensazione.

Affitti non incassati: il recupero mediante il credito d’imposta


Tuttavia questa procedura va applicata soltanto per le locazioni ad uso abitativo e quindi non gli affitti relativi al negozi e altre tipologie di immobili.

Va inoltre precisato che se il contribuente decida di non recuperare il denaro versato mediante credito d’imposta, questo ha la possibilità entro i termini di prescrizione indicati di richiedere agli uffici finanziari dell’Agenzia delle entrate l’istanza di rimborso. In questo caso però la successiva riscossione totale parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggiore imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata salvo opzione per quella ordinaria.

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