I contribuenti che sottoscrivono un contratto di affitto a canone concordato devono pagare le imposte agevolate al 10%.

La stipula di un affitto a canone concordato non esonera dal versamento delle imposte in riferimento a dei contributi favoriti ad esempio dal Comune di appartenenza, nonostante l’incentivo sia finalizzato a ridurre la rata del canone.

Lo dimostra il recente interpello dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al protocollo numero 91 e sottoscritto in data 8 aprile di quest’anno, 2025, chiarendo che anche eventuali contributi agevolativi dovranno essere oggetto del pagamento delle tasse con la medesima applicazione al 10%.



Affitto a canone concordato: il 10% anche sui contributi

Secondo le amministrazioni fiscali chi sottoscrive un affitto a canone concordato deve sottostare anche alle imposte – sempre applicabili al 10% – che possono essere pagate e integrare al reddito derivante dalla locazione.

Le uniche esenzioni ai fini di Legge riguardano, così come emerge dalle sentenze 155 dell’anno 2002, dalla 356 dell’anno 2007, dal protocollo 106 del 2009 e dalla numero 16 dell’anno 2018, i contributi versati per colmare eventuali perdite o danni economici.



Specificatamente, il contributo che mira a ridurre il canone è oggetto di reddito, e conseguenzialmente viene tassato al 10% così come il regime applicato al tipo di canone concordato.

L’iter burocratico

Affinché il contratto a canone concordato venga registrato regolarmente, il contribuente deve inserire all’interno della sezione numero I del quadro B, sia la dicitura “cedolare secca” che il codice numero “8” trascrivibile nella colonna 2.

Attenzione infine alla singola compilazione del quadro B rispettivamente sul modello dei redditi delle persone fisiche e sul 730, dove si dovrà provvedere alla visualizzazione del conteggio del canone d’affitto insieme al contributo regolarmente ricevuto dall’ente locale.



Per qualunque difficoltà il suggerimento è quello di assicurarsi che i contributi facciano parte o meno del reddito, così da contestualizzarli e comprendere se sono oggetto del pagamento delle imposte oppure esclusi al fine di riparare i danni conseguiti al contribuente.

Sempre per determinare la fattibilità del contratto a cedolare secca e ad affitto concordato, l’interessato deve provvedere ad accertarsi che sussistano i requisiti proprio per finalizzare la tipologia contrattuale desiderata.