L'agevolazione sulla prima casa è ammessa anche con una permuta, e indipendentemente dall'esistenza di una casa.
L’agevolazione sulla prima casa è valida anche nel caso di una permuta. Ciò significa che un contribuente può vantare dei benefit fiscali anche su una ricostruzione di un’unità immobiliare e all’interno del quale andrà a viverci.
Il dubbio è sorto dopo che l’Agenzia delle Entrate ha rifiutato il bonus a 3 contribuenti che avevano donato un’area vuota ad una società edilizia, a patto che quest’ultima costruisse un edificio con 3 case nel lotto ceduto, e poi garantirgli la proprietà.
Agevolazione prima casa con permuta: la sentenza
I 3 contribuenti chiedevano di godere della agevolazione sulla prima casa anche nel caso della permuta dell’area ceduta alla società, che a sua volta avrebbe dovuto costruire un edificio trasferendo la proprietà di 3 appartamenti differenti.
Sull’imposta di registro l’Ade non avrebbe avuto da ridire, ma sull’IVA sì. L’amministrazione finanziaria sostiene che l’Imposta sul Valore Aggiunto dovrebbe essere al 10% e non al 4%.
Mentre i cittadini reputano tale valutazione ingiusta, credendo invece di avere il diritto di usufruire dell’aiuto fiscale.
Per la Corte in realtà l’agevolazione va ammessa anche se durante l’acquisto ci sono dei lavori di costruzione in corso, delineando tra l’altro uno spazio temporale piuttosto ampio per riconoscere il bonus (fino ad un massimo di 3 anni).
Un contratto di compravendita atipico
Con la sentenza 25761 si evidenzia una situazione atipica dove si richiede l’ottenimento del bonus prima casa su un edificio in costruzione e dove l’area – come detto – era stata ceduta ad un’azienda, con il patto di effettuare una contro prestazione.
Per la Corte in conclusione, il beneficio non dipende dal fatto che la casa sia stata già costruita oppure è da ristrutturare o ancora da realizzare, è importante soltanto rispettare le tempistiche (la fine dei lavori deve concretizzarsi entro 3 anni dall’atto di compravendita) e i requisiti previsti dalla normativa (età, ISEE e altre possibili condizioni).