L'INPS ha confermato la possibilità di destinare una maggiorazione agli assegni familiari del 2025, includendo determinate categorie.

Periodicamente l’ISTAT aggiorna la rivalutazione attribuibile agli assegni familiari da destinare agli impiegati e agli operai. In questo periodo dovrebbe esserci un rialzo dello 0,8% da riconoscere dal 1° luglio di quest’anno e fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Nel ricalcolo si tengono in considerazione non solo i nuovi importi spettanti, ma anche i requisiti reddituali minimi per poter ottenere l’assegno. Con l’arrivo dell’Assegno unico e universale, l’ANF è previsto soltanto per i fratelli, i nipoti, i coniugi e le sorelle (escludendo orfani e figli).



A chi vanno gli assegni familiari 2025

Gli assegni familiari erogati da luglio 2025 e con durata al 30 giugno 2026, godranno di una maggiorazione pari allo 0,8%. La definizione è stata ufficializzata dopo aver calcolato il FOI e poi pubblicarlo nella circolare numero 92 di quest’anno.

L’assegno spetta ai dipendenti agricoli, ai lavoratori appartenenti al privato, ai lavoratori assunti da aziende in fallimento o cessate e a chi è titolare di un assegno previdenziale.



Oltre alle categorie sopra citate possono far richiesta per l’ANF anche gli extracomunitari purché i familiari abbiano residenza in Italia oppure in caso di “non residenza”, il Paese in cui vivono dovrà avere una convenzione bilaterale con l’Italia.

I nuovi importi maggiorati

Di norma gli importi degli assegni spettanti al nucleo familiare cambiano in base al reddito complessivo dell’intera famiglia, da quanti componenti sono presenti e dal tipo di nucleo.

Quanto alla maggiorazione pari allo 0,8% la stessa è garantita a determinati soggetti:

  • Famiglie che non hanno figli;
  • Soggetti (non figli) che alla maggiore età risultano inabili;
  • Famiglie monoparentali prive di figli ma con almeno un nipote, una sorella o un fratello;
  • Nuclei privi di figli purché almeno uno dei due coniugi è inabile (ma nessun altro dev’esserlo);
  • Famiglie monoparentali senza alcun figlio ma con la presenza di una sorella, un nipote o un fratello e il cui richiedente dev’essere inabile;
  • Nuclei con un solo componente e il cui richiedente separata/o, straniera/o, nubile/celibe, è coniugato con un soggetto che vive all’estero ma in un Paese privo di convenzione bilaterale con l’Italia (e senza figli).

Al reddito spettante vanno tenuti in considerazione i documenti fiscali rilevanti, eventuali detrazioni fiscali e gli oneri da poter dedurre.