Leggi sempre più severe: rischio di reclusione nel caso in cui l'ex coniuge non pagasse l'assegno di pagamento per il sostentamento del figlio minorenne.
Ai sensi della legge italiana, l’assegno di mantenimento, rappresenta una delle prestazioni di assistenza al materiale sostenute per la maggiore – da parte dell’ex coniuge – nei confronti della persona che si trova in caso di bisogno come ad esempio il figlio.
Il mancato pagamento da parte dell’ex coniuge, può in determinati casi rappresentare un reato e – aprire di conseguenza – un procedimento di natura penale.
Assegno di mantenimento: cosa succede se non lo si paga
L’assegno di mantenimento è regolamentato dall’articolo 570 del Codice Penale i quali stabilisce che, il mancato pagamento può essere punibile non solo con la reclusione, ma anche con un’ammenda per violazione degli obblighi di assistenza familiare, andando a compromettere il sostentamento del figlio minorenne.
In riferimento all’articolo del Codice Penale sopra riportato stabilisce che:
Tutte le pene contenute all’interno dell’articolo 570, vengono emesse nei confronti coniuge che si rifiuta di corrispondere ogni tipologia di assegno di mantenimento, qualora si verifichi: lo scioglimento oppure la cessazione degli effetti di nullità o civili di matrimonio, andando a violare tutti gli obblighi di natura economica in caso di separazione con affidamento condiviso dei figli.
Questa legge è applicabile anche quando non è possibile dare alcuna dimostrazione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
In caso in cui – l’ex coniuge – si trovi in una condizione di impossibilità del pagamento dell’assegno di mantenimento, i giudici ritengono opportuno mettere in campo una verifica accertando che il coniuge obbligato alla misura economica:
Abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.