Secondo la Cassazione nei condomini in cui esiste una clausola contro le 'case di alloggio' non si possono aprire B&B: la pronuncia e tutti i precedenti

È arrivata – l’ennesima, ma ci arriveremo – pronuncia da parte della Cassazione in merito alla creazione di un B&B all’interno dei condomini che sembra procedere nella direzione di una nuova stretta relativa ai regolamenti condominiali che tutti i residenti e proprietari sono tenuti a rispettare per la comune convivenza: con la pronuncia 2770 dello scorso 4 febbraio – infatti – la Corte ha imposto un nuovo paletto a chiunque voglia aprire un B&B in un palazzo condiviso, che si unisce ai numerosissimi già finiti al centro di altre pronunce negli anni passati e che questa volta punta i riflettori sulla presenza – o meno – di una clausola relativa alle cosiddette ‘case di alloggio‘.



Stando a quanto riportato nella sentenza del 4 febbraio – infatti -, secondo la Cassazione i B&B vanno sempre considerati – usando addirittura il termine “sovrapponibile” – come ‘casa di alloggio’ e se all’interno del regolamento condominiale (purché questo abbia forma ed origine contrattuale e sia, dunque, stato firmato da tutti i condomini) esiste una clausola che vieta questa tipologia di alloggio, allora anche l’attività di ‘affittacamere’ per i soggiorni brevi è da considerarsi vietata.



La complessa (e contraddittoria) giurisprudenza sui B&B all’interno dei condomini: tutte le pronunce della Cassazione

In altre parole – insomma -, se all’interno di un condominio è vitato espressamente di usare gli appartamenti come ‘case di alloggio‘, allora ai proprietari non è concesso neppure aprire un B&B all’interno di quelli che vanno considerati a tutti gli effetti spazi privati e personali; mentre complessivamente la giurisprudenza sul tema è piuttosto articolata e talvolta contraddittoria, rendendo piuttosto complesso arrivare a conclusioni chiare che valgano nel 100% dei casi.



La prima volta che la Cassazione ha parlato di B&B e condomini – infatti – era il 2010 (poi rettificata in altre due pronunce simili tra il 2015 e il 2016) definendo tale attività come sovrapponibile “a quella alberghiera” confermandone il divieto in tutti i casi in cui il regolamento vieti espressamente di utilizzare gli alloggi per fini diversi da quelli meramente di “civile abitazione o di ufficio professionale provato”.

Mentre nel 2014 un’altra pronuncia stravolse questa visione sostenendo che l’uso in qualità di bed&breakfastnon modifica la destinazione d’uso“, con l’ennesima pronuncia nel 2017 in cui la Cassazione disse che il divieto di aprire un B&B nel proprio alloggio era esclusivamente subordinato ad una clausola contrattuale che vietasse di dare gli appartamenti “in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o di albergo“.