Bonus sulla Transizione 4.0 con aliquote diverse. E se gli acconti sono stati versati anche in anni differenti, quale credito spetterebbe?

Per determinare correttamente il credito di imposta in riferimento al bonus di Transizione 4.0 è indispensabile indicare la data specifica in cui è stato effettuato l’acquisto. A causa inoltre, delle continue variazioni delle percentuali di agevolazione i dubbi sulla corretta applicazione sono tanti.

Le regole sull’applicazione della aliquota sono state previste dalla Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione dell’interpello numero 60 e risalente al 2025. Vediamo minuziosamente il caso esposto nella sentenza di cui vi parleremo in questo articolo.



Le regole sul bonus di Transizione 4.0

Il caso con interpello dell’Ade, ha riguardato un’azienda che durante l’anno 2021 per usufruire del bonus di Transizione 4.0 ha versato un acconto corrispondente al 20% della spesa finale (rispettando la soglia massima dei 2,5 milioni di euro), a fronte di ricevere il 50% sotto forma di credito di imposta.



Come abbiamo accennato le aliquote della misura sono cambiate negli anni, e proprio a cavallo del 2021, nonché nel 2022, la stessa impresa ha dovuto affrontare delle spese (non previste) ma che potevano rientrare nel bonus, e qui sorge la domanda: spetta il credito al 50% del ’21 o il 40% dell’anno dopo?

Per non perdere il maggior beneficio, neanche a fronte di una spesa avvenuta successivamente, l’azienda deve aver versato un acconto minimo alla soglia originariamente concordata, per poi colmare il gap con un incremento avvenuto in un secondo momento.

Due conti separati

Ma se ciò non si fosse verificato, allora l’Agenzia delle Entrate provvederà a conteggiare il bonus suddividendo le aliquote – rispettivamente al 50% e al 40% – in proporzione al periodo in cui è stato pagato l’acconto.



La differenza non prevede l’applicazione del minor credito di imposta soltanto per il costo relativo al software o al macchinario comprato, ma anche su eventuali oneri extra.

La sentenza dunque, si è conclusa obbligando l’azienda a ricevere il credito di imposta al 50% per gli acquisti avvenuti nel 2021, al 40% per le spese affrontate l’anno dopo e gli oneri non previsti calcolati sempre sul 40%.