La cedolare secca sugli affitti può prevedere delle differenti aliquote che cambiano anche in base al regime scelto.
Nel momento in cui si opta il regime della cedolare secca sugli affitti è bene conoscere le regole, i diritti e gli obblighi sia del conduttore che del locatario. La scorsa Legge di Bilancio ad esempio, ha introdotto dei cambiamenti importanti da conoscere per trarre delle proprie conclusioni.
Per cedolare secca si intende un regime che prevede delle agevolazioni economiche sia a favore dell’inquilino (futuro inquilino) che del proprietario (locatario), e può essere scelto non per finalità imprenditoriali ma soltanto per le persone fisiche, che calcoleranno le tasse sull’IRPEF.
I calcoli della cedolare secca sugli affitti nel 2025
Per comprendere la convenienza della cedolare secca sugli affitti nel 2025 è giusto dare uno sguardo alla tassazione sui contratti di locazione. Nel caso specifico, questo regime agevolato prevede il pagamento dell’aliquota al 10% nel caso in cui il patto prevedesse un canone concordato per la durata pari al 3+2.
L’alternativa – con il canone libero – prevede l’applicazione della aliquota al 21%, e può esser validato anche sulla prima casa messa in affitto (indipendentemente dalla durata). Se invece la locazione riguardasse un secondo appartamento, allora l’imposta salirebbe di 5 punti percentuali, al 26%.
L’aliquota più bassa alletta indubbiamente sia proprietario dell’immobile ma anche l’inquilino che con il canone concordato è certo di non subire aumenti nel corso della sua permanenza.
Il pagamento dell’aliquota dev’essere corrisposta dal proprietario nel momento in cui registra il contratto, provvedendo a versare il 10% – se si tratta di canone concordato – oppure il 21% sull’intero canone annuale.
I benefit fiscali per il proprietario
Il proprietario dell’immobile che opta per la cedolare secca ed evitando dunque il regime ordinario, gode di importanti benefici fiscali tra cui l’esenzione del bollo, della tassa di registro e delle addizionali sia comunali che regionali applicate all’Irpef.
Nel caso in cui inizialmente il locatario e il locatore si accordassero per il regime ordinario e successivamente decidessero di passare all’agevolato, i costi sostenuti fin da principio non possono essere oggetto di rimborso (sia il bollo da 16€ per ciascuna copia contrattuale sia il 2% di tassa di registro).