Le tasse pagare su un affitto di casa mai riscosso potranno essere recuperate. Il proprietario di casa dovrà inviare una richiesta specifica.
I proprietari di una casa devono sostenere e versare delle tasse anche se il canone dell’affitto non venisse riscosso adeguatamente e puntualmente. Tuttavia il Testo Unico (TUIR) include al suo interno una clausola che consente di detassare le rate della locazione.
La normativa fiscale a cui facciamo riferimento è la numero 26, e prevede delle agevolazioni destinate ai titolari di un appartamento – oggetto di un contratto di locazione – che hanno dovuto pagare delle imposte da cui non hanno ricevuto alcuna rata.
Tasse affitto casa, rimborso accettato in caso di morosità: come funziona?

Il TUIR prevede degli aiuti a favore dei proprietari di casa che hanno pagato delle tasse “non spettanti”. Si tratta nello specifico di un’eccezione che però vale esclusivamente nei casi di sfratto, ovvero laddove un inquilino abbia smesso di pagare regolarmente le sue rate.
Naturalmente le imposte – come la cedolare secca – devono essere continuate a pagare al fisco, seguendo sempre le scadenze (così da non finire nella parte del torto). Tuttavia, la Legge permette il recupero di quanto versato tramite un’apposita dichiarazione.
Se il fisco accetterà (previo controllo delle condizioni minime), allora verrà garantito un credito di imposta di ciascuna somma uguale, da poter sfruttare per gli eventuali conguagli fiscali.
Laddove il contribuente volesse riscuotere del denaro “in contanti”, potrà farlo e annullare il credito di imposta. La procedura prevede l’invio di un documento ad HOC da spedire telematicamente.
La prova dello sfratto
Il testo 26 del TUIR recita che per poter riconoscere le imposte versate e in merito a dei canoni scaduti e mai ricevuti dal proprietario di casa, quest’ultimo dovrà comprovare di aver avviato una procedura di sfratto o la sola intimazione dovuta alla morosità.
La Legge ammette il rimborso economico o il riconoscimento del credito di imposta anche in caso di diritto reale su un appartamento o la contitolarità dell’unità immobiliare, a patto che sia conteggiate le quote realmente spettanti a ciascun contribuente.
