Il Ministero ha sollevato un caso particolare riguardante il trattamento fiscale per il compenso previsto per i progettisti esteri privi di P.IVA.
Il Fisco ha previsto le modalità di riconoscimento del compenso destinato ai progettisti esteri, che essendo sprovvisti della partita IVA italiana (e non si risiedendo nel nostro Bel Paese), non dovranno applicare l’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia delle Entrate fa da sostituto d’imposta, e come tale prevederà una ricevuta occasionale come per qualunque lavoratore autonomo, con la differenza che la ritenuta fiscale sarà pari al 30% (a patto che venga elaborata da enti italiani).
Chiarimenti sul compenso per progettisti esteri

Il caso su come trattare un compenso destinato a dei progettisti esteri è stato sollevato da un Ministero che ha commissionato due interventi – utilizzando il fondo PNRR – allo scopo di sostituire due edifici già presenti con dei nuovi istituti scolastici.
L’appalto si è articolato in due fasi, nella prima i professionisti regolarmente abilitati dovevano inviare l’istanza presso la piattaforma telematica gestita dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli architetti. Mentre come secondo step, l’obiettivo era totalizzare un punteggio alto.
I candidati avevano l’onere di presentare un progetto in linea con quanto richiesto, in modo tale da poter aggiudicarsi il lavoro.
La “vittoria” ne conseguiva un riconoscimento premiale – soggetto a tassazione – il cui contributo dipendeva da alcuni fattori, tra cui dal posto assegnato in graduatoria. Ad esempio, per i classificati (ma non vincitori) tra il 2° e 5° posto, il premio variava tra i 2.000€ e massimo 10.000€.
Il domicilio estero
Il problema sollevato dal Ministero ha riguardato un lavoratore dipendente all’estero, che si è aggiudicato il premio previsto dall’appalto. Il cittadino italiano si trova fuori dal Bel Paese, ed essendo iscritto nell’albo degli architetti già dal 2018, ma non opera come lavoro autonomo, andrà chiarita la sua posizione fiscale.
Al Fisco è toccato indagare sulla vicenda, e il trattamento da riservargli è sembrato chiaro fin da subito. Infatti, anche se normalmente l’iscrizione all’albo fa intuire ad un’attività abituale, in questo caso specifico non lo è.
Il lavoratore domiciliato all’estero è dipendente di un’altra azienda, e dunque la trattenuta fiscale da riconoscergli sarà occasionale e pari al 30%.
