La buona notizia è che i contributi figurativi potranno esser utilizzati con il calcolo della Fornero, ma anche a patti specifici.
Grazie ad una recente sentenza della Cassazione, si è appurata la validità dei contributi figurativi per uscire anticipatamente dal lavoro sfruttando la Riforma Fornero. Un’opzione significativa per raggiungere lo stato di quiescenza in un modo alternativo.
Oggigiorno l’età pensionabile è in aumento, e le opzioni oggi “attive” sono sempre meno ma soprattutto più complesse da dover raggiungere. Ecco perché l’idea di sfruttare la contribuzione “fittizia”, potrebbe rivelarsi interessante.
I contributi figurativi come “funzionano”?

I contributi figurativi vengono catalogati come “fittizi”, perché è l’INPS attraverso una Legge speciale che riconosce gli anni di contribuzione per determinati casi, anche laddove non ci sia stato un vero e proprio “pagamento”.
Nella sentenza 27910 si evince la validità di questa tipologia di contributi, che concorrono al calcolo per godere del cedolino utile a determinare il pensionamento anticipato utilizzando la Fornero (così da non tener conto dell’età anagrafica).
Con la Riforma Fornero è stato abolito il requisito anagrafico, prediligendo gli anni contributivi 41 anni e un solo mese per le donne e uno in più per gli uomini.
Per individuare il coretto comma a cui far riferimento è importante individuare gli anni di contribuzione, se risalgono a prima dell’1 gennaio del 1996 oppure dopo.
I regimi
L’articolo 24 fa riferimento a due tipi di regimi diversi, il primo coinvolge il comma 10 e non richiede una contribuzione effettiva, di conseguenza è sufficiente aver versato dei contributi prima dell’entrata del 1996.
Il problema sorgerebbe con il comma 11, che è subordinato ai contributi pagati dopo il 1° gennaio del ’96. In questo caso il lavoratore dovrà aver versato 20 anni di contributi effettivi e avere almeno 63 anni di età.
Ed è proprio la recente sentenza della Cassazione che ha approvato un ricorso della lavoratrice, ammettendo i contributivi figurativi nel calcolo della pensione anticipata (proprio perché il comma 10 non specificava l’obbligo di contribuzione effettiva).
