Anche se il diritto di abitazione di un coniuge superstite non viene trascritto nei registri immobiliari pubblicitari, ci si può "sempre opporre".

Una recente sentenza ha chiarito le regole sul diritto di abitazione del coniuge superstite presso la casa in cui viveva il de cuius. DI fatto, trattandosi di una normativa di Legge, non sussiste l’obbligo di trascrizione per far sì che dei terzi possano opporsi.

La diatriba giudiziale ha avuto luogo il 24 giugno di quest’anno presso il Tribunale di Pescara, dove il richiedente desiderava che il diritto abitativo venisse trascritto, mentre il Conservatore sosteneva di non doverlo fare per il motivo sopra esposto.



Cosa sappiamo sul diritto di abitazione del coniuge superstite

La Legge sancisce obbligatoriamente il diritto di abitazione del coniuge superstite, di fatto l’obbligo della trascrizione nei registri immobiliari (come avviene di soliti), non sussiste in tal caso. Il Tribunale si è trovato costretto a respingere il reclamo sollevato dal richiedente.



Il Giudice ha poi spiegato che un dato immobiliare viene trascritto nell’apposito registro, soltanto quando non c’è una Legge che oggettivamente possa definire i diritti, e dunque si procede con la scrittura come tutela su azioni legali che non potrebbero avere effetti fondati.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite e presso la casa del defunto viene acquisito autonomamente, ecco perché non è necessario formalizzarlo.

Il principio dell’opponibilità

Opporsi ad un diritto acquisito in maniera automatica, come quello sulla casa del defunto da parte del coniuge che è rimasto in vita, non è vincolato all’esistenza di una trascrizione. Gli eredi che voglio entrare in possesso della proprietà o le terze parti che desiderano rivendicare delle loro “quote”, potranno farlo indipendentemente dall’atto riportato formalmente nei registri.



Dunque, conferma il Tribunale di Pescara, che chiunque voglia far prevalere il diritto di opponibilità sull’unità immobiliare in questione, potrà farlo anche se la stessa non è presente tra i registri pubblicitari e immobiliari esistenti.

Infine, i Giudici ribadiscono che il potenziale rifiuto di una trascrizione domandata al Conservatore (in merito sempre al diritto di abitazione del coniuge superstite), è sempre lecito.