Il Ministro al Welfare Sacconi ha ribadito in un’intervista a Il Sole 24 Ore di lunedì 4 agosto 2008, l’intenzione del Governo di investire nell’effettiva costruzione del secondo pilastro delle prestazioni sanitarie, che dovranno essere garantite da organizzazioni ed enti accreditati dal Ssn (fondi integrativi, casse e società di mutuo soccorso). Se fondi e casse sono generalmente conosciuti dal pubblico, forse meno si sa delle società di mutuo soccorso, organizzazioni non profit storicamente radicate nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.
Eurobond, pronta la bozza Ue sul rapporto Draghi/ "Più finanziamenti privati per difesa e decarbonizzazione"
L’art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818 attribuisce alle società di mutuo soccorso lo scopo di «assicurare ai soci un sussidio, in caso di malattia, di impotenza al lavoro o vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti» (scopo principale).
In aggiunta allo scopo sociale “principale”, l’art. 2 stabilisce che le società di mutuo soccorso possono altresì «cooperare all’educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto agli stessi per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare gli altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica» (attività accessoria) [1]. Nel corso degli ultimi anni, la prassi delle società di mutuo soccorso ha fatto rientrare in queste attività accessorie la concessione di prestiti a condizione di favore attraverso la creazione di appositi fondi e convenzioni con istituti di credito; la realizzazione di servizi di assistenza nel campo delle assicurazioni, l’attività nel settore della formazione professionale, dello sport, del tempo libero, del turismo sociale, la promozione di attività culturali [2].
Tra gli elementi caratterizzanti le società di mutuo soccorso si riscontrano l’assenza dello scopo di lucro e la “mutualità”, ovvero il principio del reciproco sostegno tra i soci con cui si garantisce ad essi la copertura di determinati rischi personali e/o economici. Le somme versate dai soci rappresentano la partecipazione dei soci stessi alla solidarietà generale.
Invalidi, aumentano risarcimenti per incidenti e malasanità/ I nuovi valori per inabilità superiori al 10%
Il fondo mutualistico deve servire innanzitutto a garantire le prestazioni che si prevede i soci richiederanno, oltre a coprire le spese di gestione. Il rimborso reso al socio bisognoso rimane però legato alla consistenza dei fondi esistenti, per cui non vi è certezza assoluta sul valore dell’indennizzo che potrà essere erogato al socio stesso. Il rapporto che lega la mutua e il socio è quindi di tipo associativo e non contrattuale in quanto non risulta il trasferimento del rischio dal socio alla società, come invece si verifica nel caso del rapporto di tipo assicurativo. Non vi è pertanto una finalità commerciale ma assistenziale. Inoltre, a differenza del caso dell’assicurazione di malattia, la copertura sanitaria non è generalmente condizionata al raggiungimento di particolari limiti di età e la facoltà di recesso dal rapporto associativo spetta unicamente al socio, alle scadenze predeterminate.
Nell’ambito delle attività svolte dalle società di mutuo soccorso devono essere collocate le azioni/iniziative/progetti di intervento volti a garantire ai soci una copertura/sussidio di carattere sanitario.
Premesso che, sia la normativa di settore sia la dottrina in materia concordano nell’escludere la natura di impresa assicurativa in senso tecnico per le società di mutuo soccorso , rimangono da considerare quali sono i sussidi erogati dalle società di mutuo soccorso e le loro caratteristiche. Le società di mutuo soccorso che operano nel settore della sanità integrativa erogano, per lo più, sussidi a copertura delle spese sostenute per ricoveri ospedalieri, per interventi chirurgici e per alta chirurgia in strutture sanitarie convenzionate e non. Nel caso di ricoveri in strutture pubbliche, il sussidio erogato prevede una diaria giornaliera e il rimborso per la stanza a pagamento. Più recentemente, tuttavia, le società di mutuo soccorso hanno introdotto nei “pacchetti” a favore dei propri soci anche:
Risparmi fermi sui conti, come funziona piano UE per sbloccarli/ “Famiglie potranno investire”. Armi e rischi
· sussidi a copertura (parziale) delle spese sostenute per prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria[4];
· contributi in caso di perdita di autosufficienza;
· contributi per assistenza infermieristica domiciliare e ospedaliera.
Da ultimo, ma non meno importante, si segnala il favor fiscale riconosciuto dal legislatore alle società in argomento: l’art. 13 d. lgs. n. 460/97, che ha aggiunto la lett. i-bis) all’art. 13-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ha stabilito che sono detraibili, nella misura del 19%, dall’imposta lorda IRPEF, i contributi associativi di importo non superiore a 2,5 milioni di vecchie lire versati da soci alle società di mutuo soccorso che operano nei settori di cui all’art. 1 della legge n. 3818/1886.
A una società di mutuo soccorso si può aderire attraverso un’adesione individuale ovvero mediante la stipula di accordi collettivi. Nel primo caso, il singolo cittadino che intende aderire alla società di mutuo soccorso presenta un’apposita domanda di iscrizione al sodalizio che viene valutata, di norma, dal consiglio di amministrazione della società. Una volta intervenuta l’accettazione da parte dell’organo deliberativo, il socio è tenuto a versare il proprio contributo associativo annuo, spesso suddiviso in quota di adesione e contributo alle prestazioni. Nel secondo caso, invece, la società di mutuo soccorso stipula con le aziende interessate un accordo contrattuale avente ad oggetto un fascio di prestazioni/servizi che la società è in grado di offrire. In virtù dell’accordo, i dipendenti/collaboratori dell’azienda divengono soci della società di mutuo soccorso.
Le società di mutuo soccorso si possono considerare, generalmente, alla stregua di fondi aperti, in quanto ad esse possono aderire tutti i cittadini. È, tuttavia, possibile che, in forza di una specifica tradizione e storia, qualche sodalizio si configuri e caratterizzi per una propria membership categoriale .
Allo scopo di comprendere le tutele e i diritti garantiti ai soci delle società di mutuo soccorso, è opportuno richiamare la differenza principale tra questa tipologia di società e le imprese di assicurazione. La distinzione fondamentale è costituita dalla struttura organizzativa e dalle modalità di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario delle due forme assicurative.
Alla base dell’erogazione delle prestazioni delle società di mutuo soccorso vi è, infatti, la solidarietà tra le categorie occupazionali o gruppi di cittadini, e tale principio condiziona la tipologia di copertura assicurata. Di converso, le assicurazioni operano sulla base di principi attuariali secondo i quali i premi sono fondati su stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri e viene posto in essere un meccanismo di perequazione dei risultati tra un anno e l’altro.
Si aggiunga, come già ricordato, che il socio di una società di mutuo soccorso è legato alla stessa da un particolare vincolo giuridico, segnatamente, il rapporto associativo, che difficilmente è isolabile/separabile dal vincolo contrattuale, vale a dire la sottoscrizione delle prestazioni che la società eroga a suo favore. L’adesione a una o più prestazioni, infatti, integra nella maggior parte dei casi, lo status di socio di società di mutuo soccorso .
I soci hanno diritto:
· al pagamento dei sussidi ovvero al pagamento dei rimborsi delle spese sanitarie previste nel regolamento della società;
· a iscrivere alla copertura mutualistica, mediante il pagamento di una sola quota sociale, l’intero nucleo famigliare;
· di recedere dal rapporto associativo alle scadenze predeterminate [7];
· di voto nelle assemblee della società.
I soci hanno il dovere:
· di rispettare le disposizioni dello statuto e del regolamento della società, nonché le deliberazioni dell’organo amministrativo;
· di versare i contributi associativi e le quote così come stabiliti dal consiglio di amministrazione ovvero dall’assemblea della società;
· di aderire alla società, qualora previsto, per il periodo minimo indicato nello statuto;
· di iscrivere obbligatoriamente, qualora richiesto, i famigliari;
· di versare, quando richiesto, il contributo straordinario;
· di rispettare il periodo di carenza previsto dalla prestazione sottoscritta.
La società di mutuo soccorso ha il diritto:
· a escludere il socio nei casi stabiliti nello statuto [8];
· di chiedere al socio il versamento del contributo straordinario, laddove previsto;
· di prevedere il periodo di carenza prima di erogare il sussidio.
La società ha il dovere di:
· erogare i sussidi e le prestazioni;
· esaminare e decidere sulla domanda di adesione del socio;
· di convocare le assemblee dei soci.
[1] È opportuno ricordare che nelle società di mutuo soccorso manca un capitale vero e proprio e i conferimenti dei soci, che costituiscono un elemento essenziale del contratto societario, costituiscono il contributo necessario per ottenere le prestazioni mutualistiche, ma non rappresentano quote di capitale, dal momento che l’art. 2, comma 2, l. 15 aprile 1886, n. 3818 esclude espressamente la possibilità di remunerare i soci per i loro versamenti.
[2] Cfr. G. Bonfante, Imprese cooperative, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma, 1999, pp. 175-176. In argomento, si veda anche R. Mosconi, Le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, Il Sole 24 Ore, 1999.
[3] G. Bonfante, ult. op. cit., pp. 176-178.
[4] Si tratta, di norma, di una somma oraria riconosciuta per un tot massimo di ore all’anno.
[5] È questo, per esempio, il caso della Società nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”, con sede a Milano e in tutte le regioni di Italia, alla quale storicamente – la sua costituzione risale al 1877 – appartengono, in larghissima parte, lavoratori e pensionati delle Ferrovie dello Stato. Per una sintetica ricostruzione delle principali caratteristiche delle società di mutuo soccorso, si rinvia all’Appendice contenuta in M. Giannoni, I fondi sanitari integrativi, la riforma del S.S.N. e le Information Technologies: un’indagine conoscitiva, in Tendenze Nuove, 2001.
[6] È, tuttavia, possibile immaginare la posizione di socio slegata ed autonoma, rispetto alla sottoscrizione di un particolare pacchetto di prestazioni, per esempio di carattere sanitario, qualora lo statuto della società preveda il versamento di una quota sociale annuale e di contributi associativi legati all’erogazione delle prestazioni ovvero dei servizi da parte della società di mutuo soccorso.
[7] Gli statuti di talune società dispongono circa l’obbligo per i soci di recedere soltanto dopo 2 anni dall’adesione ovvero di aderire alla mutua per un periodo minimo di 3 anni.
[8] Alcuni statuti dispongono che il socio possa essere escluso qualora muti la propria condizione lavorativa, condizione per la quale era stato ammesso a quella mutua categoriale. Altri statuti, invece, prevedono che, una volta escluso, il socio non possa più essere aderire al medesimo sodalizio.
(Foto: Imagoeconomica)