SANITÀ/ La “novità” del mutuo soccorso. Quali possibili vantaggi?
Il Ministro Sacconi ha recentemente ricordato l’importanza del secondo pilastro delle prestazioni sanitarie, tra cui vi sono le società di mutuo soccorso. ALCESTE SANTUARI (Università di Trento) ci spiega il loro ruolo e le loro peculiarità

Il Ministro al Welfare Sacconi ha ribadito in un’intervista a Il Sole 24 Ore di lunedì 4 agosto 2008, l’intenzione del Governo di investire nell’effettiva costruzione del secondo pilastro delle prestazioni sanitarie, che dovranno essere garantite da organizzazioni ed enti accreditati dal Ssn (fondi integrativi, casse e società di mutuo soccorso). Se fondi e casse sono generalmente conosciuti dal pubblico, forse meno si sa delle società di mutuo soccorso, organizzazioni non profit storicamente radicate nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.
Tra gli elementi caratterizzanti le società di mutuo soccorso si riscontrano l’assenza dello scopo di lucro e la “mutualità”, ovvero il principio del reciproco sostegno tra i soci con cui si garantisce ad essi la copertura di determinati rischi personali e/o economici. Le somme versate dai soci rappresentano la partecipazione dei soci stessi alla solidarietà generale.
Nell’ambito delle attività svolte dalle società di mutuo soccorso devono essere collocate le azioni/iniziative/progetti di intervento volti a garantire ai soci una copertura/sussidio di carattere sanitario.
Premesso che, sia la normativa di settore sia la dottrina in materia concordano nell’escludere la natura di impresa assicurativa in senso tecnico per le società di mutuo soccorso , rimangono da considerare quali sono i sussidi erogati dalle società di mutuo soccorso e le loro caratteristiche. Le società di mutuo soccorso che operano nel settore della sanità integrativa erogano, per lo più, sussidi a copertura delle spese sostenute per ricoveri ospedalieri, per interventi chirurgici e per alta chirurgia in strutture sanitarie convenzionate e non. Nel caso di ricoveri in strutture pubbliche, il sussidio erogato prevede una diaria giornaliera e il rimborso per la stanza a pagamento. Più recentemente, tuttavia, le società di mutuo soccorso hanno introdotto nei “pacchetti” a favore dei propri soci anche:
Da ultimo, ma non meno importante, si segnala il favor fiscale riconosciuto dal legislatore alle società in argomento: l’art. 13 d. lgs. n. 460/97, che ha aggiunto la lett. i-bis) all’art. 13-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ha stabilito che sono detraibili, nella misura del 19%, dall’imposta lorda IRPEF, i contributi associativi di importo non superiore a 2,5 milioni di vecchie lire versati da soci alle società di mutuo soccorso che operano nei settori di cui all’art. 1 della legge n. 3818/1886.
Le società di mutuo soccorso si possono considerare, generalmente, alla stregua di fondi aperti, in quanto ad esse possono aderire tutti i cittadini. È, tuttavia, possibile che, in forza di una specifica tradizione e storia, qualche sodalizio si configuri e caratterizzi per una propria membership categoriale .
Allo scopo di comprendere le tutele e i diritti garantiti ai soci delle società di mutuo soccorso, è opportuno richiamare la differenza principale tra questa tipologia di società e le imprese di assicurazione. La distinzione fondamentale è costituita dalla struttura organizzativa e dalle modalità di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario delle due forme assicurative.
Alla base dell’erogazione delle prestazioni delle società di mutuo soccorso vi è, infatti, la solidarietà tra le categorie occupazionali o gruppi di cittadini, e tale principio condiziona la tipologia di copertura assicurata. Di converso, le assicurazioni operano sulla base di principi attuariali secondo i quali i premi sono fondati su stime probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri e viene posto in essere un meccanismo di perequazione dei risultati tra un anno e l’altro.
Si aggiunga, come già ricordato, che il socio di una società di mutuo soccorso è legato alla stessa da un particolare vincolo giuridico, segnatamente, il rapporto associativo, che difficilmente è isolabile/separabile dal vincolo contrattuale, vale a dire la sottoscrizione delle prestazioni che la società eroga a suo favore. L’adesione a una o più prestazioni, infatti, integra nella maggior parte dei casi, lo status di socio di società di mutuo soccorso .
I soci hanno il dovere:
· di rispettare le disposizioni dello statuto e del regolamento della società, nonché le deliberazioni dell’organo amministrativo;
· di versare i contributi associativi e le quote così come stabiliti dal consiglio di amministrazione ovvero dall’assemblea della società;
· di aderire alla società, qualora previsto, per il periodo minimo indicato nello statuto;
· di iscrivere obbligatoriamente, qualora richiesto, i famigliari;
· di versare, quando richiesto, il contributo straordinario;
· di rispettare il periodo di carenza previsto dalla prestazione sottoscritta.
La società ha il dovere di:
· erogare i sussidi e le prestazioni;
· esaminare e decidere sulla domanda di adesione del socio;
· di convocare le assemblee dei soci.
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