La Siae è stata condannata dall’Antitrust per abuso di posizione dominante sul mercato dei diritti musicali. La società autori ed editori ha 60 giorni di tempo per «porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza». A dispetto del messaggio, che appare duro, la sanzione è “simbolica”. L’Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha infatti sanzionato la Siae per soli mille euro, da versare entro 90 giorni. Questo è il risultato dell’istruttoria che era stata avviata oltre un anno fa, nell’aprile 2017, dall’authority dopo le segnalazioni di Soundreef – che gestisce anche i diritti di Fedez e Rovazzi – e la Innovaetica. Entrambe le società chiedono una svolta rispetto al monopolio. Anche Sky è intervenuto: il colosso non avrebbe pagato da tempo i diritti alla Siae e ha chiesto di riconoscere l’apertura del mercato. Per la società italiana degli autori ed editori questo provvedimento «non trova giustificazione nelle norme», nonostante sia «accompagnato da una sanzione simbolica di mille euro».
ANTITRUST CONDANNA SIAE: “ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE”
La Siae è pronta ad esaminare il testo con cui l’Antitrust l’ha condannata, ma si è già detta sicura «di poter dimostrare che nessuna violazione o abuso abbia avuto luogo e che il suo operato è stato sempre rispettoso sul diritto d’autore e delle norme in generale, anche in materia di concorrenza». Lo ha spiegato Giulio Rapetti Mogol, presidente della Siae, che esercita il monopolio legale dal 1941. L’anno scorso, attraverso il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, sono stati introdotti dei correttivi per evitare una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. In Italia non è stata recepita del tutto la direttiva 26 del 2014, la “direttiva Barnier”, in cui l’Europa chiede di uniformare le regole sulla raccolta e gestione dei diritti d’autore per consentire agli artisti di scegliere a quale operatore affidare i propri interessi. L’Antitrust ritiene che le condotte della Siae costituiscono «una complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti».