Dopo un ricorso presentato al Tar, il genitore ha potuto visionare i compiti in classe del proprio figlio, ma non il registro di classe. Lo ha stabilito la sentenza del Tar della Puglia la numero 2597 del 20 ottobre 2014. Il genitore ha insomma anche la possibilità di verificare le correzioni fatte. Ne parla il portale Skuola.net. Così il tribunale di Lecce ha imposto alla segreteria scolastica “l’esibizione degli elaborati, affinché il genitore potesse avere piena cognizione di gusti, aspettative e orientamenti culturali che si andavano acquisendo e sviluppando. L’ambiente della scuola partecipa alla crescita e alla maturazione dell’individuo, captando le aspettative di vita che, spesso, sfuggono a un dibattito in ambito strettamente familiare”. Il problema riguarda solo gli studenti minorenni, che in ogni caso devono essere informati della richiesta avanzata dai genitori. Per quanto riguarda il registro di classe, invece, come stabilisce la sentenza numero 6266 del 2004 del Tar della Toscana, si può visionare solo il foglio relativo al proprio figlio e non si può quindi accedere ai dati degli altri alunni, anche in caso di discriminazioni sull’alunno. (Serena Marotta)