Il Miur, con una circolare resa pubblica nella giornata di ieri, martedì 29 agosto, ha finalmente fatto chiarezza sulle modalità di attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2017/2018 e relative al personale docente, educativo e ATA. Un documento molto dettagliato che racchiude tutte le informazioni utili circa le scuole in cui saranno svolte le convocazioni, e che spiega tutto ciò che occorre sapere sulle operazioni di nomina (dalle sanzioni previste alle rinunce), sulle supplenze brevi, posti di sostegno con relativa priorità rispetto ai classici posti, assegnazioni presso i licei musicali. Ed ancora, tutto sulle assegnazioni supplenze al personale ATA, supplenze part-time, priorità relative alla scelta della sede scolastica e molto altro ancora, spiegato nei vari punti resi pubblici.
NOMINA, SANZIONI, RISERVE E ASSENZE
Le nomine delle supplenze del personale docente si baseranno sulle graduatore ad esaurimento. In caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto lavorativo, il Miur chiarisce anche quali saranno le sanzioni previste nei diversi casi in merito all’anno scolastico 2017/2018. In caso di rinuncia o assenza alla convocazione, l’impossibilità di conseguire supplenze sulla base delle Gae nel medesimo insegnamento. In caso di mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, impossibilità di conseguire supplenze sia su base delle Gae che delle graduatorie di circolo ed istituto per il medesimo insegnamento. Stesse sanzioni, ma allargate a tutte le graduatorie di insegnamento in caso di abbandono del servizio. La circolare chiarisce anche gli aspetti legati alle accettazioni ed alle rinunce durante le operazioni di nomina e contempla la possibilità di affidare incarichi di supplenze anche a docenti inseriti con riserva nelle Gae e nelle GI. Una delle novità non contemplate negli scorsi anni è relativa alle supplenze brevi. In merito si legge nella circolare che non sarà possibile stipulare contratti di assenza breve e saltuaria per il primo giorno di assenza, “fatta salva la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”. In caso di assenze fino a 10 giorni, il dirigente potrà effettuare le sostituzioni con docenti del medesimo istituto. Tuttavia è prevista la possibilità di impiego dei docenti anche in gradi di istruzione inferiore ma in possesso del titolo di studio di accesso.
ASSEGNAZIONI SU SOSTEGNO E LICEI MUSICALI
Le assegnazioni delle supplenze 2017/2018 su sostegno hanno la priorità rispetto ai posti comuni anche alla luce delle modalità differenti di individuazione degli aventi titolo ma soprattutto per assicurare la presenza di supplenti agli alunni disabili. Eventuale rinuncia relativa ad una proposta di contratto su posto di sostegno non esclude l’accettazione di altre proposte di contratto ma solo per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite. Per la presentazione della domanda di messa a disposizione su sostegno, possono farla solo i docenti non iscritti ad alcuna graduatoria di istituto e la domanda dovrà essere presentata in una sola provincia che sarà indicata nell’istanza. I docenti abilitati avranno la priorità in caso di più istanze. In merito alle assegnazioni delle supplenze nei licei musicali, la circolare del Miur chiarisce che i docenti in servizio a tempo determinato possono presentare domanda di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nel precedente anno scolastico. In caso di altri posti disponibili, si procede all’attribuzione delle supplenze tramite le GI. Disposizioni e chiarimenti anche in riferimento agli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore: quelli che non concorrono a costituire cattedra, rientrano tra le disponibilità delle singole istituzioni scolastiche.