L'esenzione IVA sui corsi di lingua da parte di un ente non è sempre ottenibile, occorrerà infatti, soddisfare determinati requisiti.
Per ottenere una esenzione dell’IVA sull’insegnamento di corsi di lingua straniera, l’Agenzia delle Entrate specifica che è importantissimo soddisfare ogni requisito previsto, e non basta aver ottenuto un finanziamento (di qualunque natura).
La risposta arriva con la circolare numero 287 risalente al 6 novembre di quest’anno, dopo che un ente erogatore di corsi di lingua straniera (con regolare codice Ateco numero 85.59.30), ha ottenuto il bonus Resto al Sud.
La domanda faceva riferimento alla mera possibilità di non prevedere l’IVA grazie all’ottenimento del beneficio.
Esenzione IVA corsi di lingua, le regole
Per godere dell’esenzione dell’IVA sui corsi di lingua straniera l’ente dovrà soddisfare due requisiti (e non basta, come già detto, il solo ottenimento del beneficio fiscale).
Il primo requisito consiste nell’obbligo di essere riconosciuto ufficialmente da una Pubblica amministrazione, mentre l’altra condizione fa riferimento all’utilità del corso formativo, che dev’essere di natura didattica oppure educativa (prevedendo anche la formazione professionale).
Il parere del contribuente non è in linea con quello dell’Amministrazione fiscale, la quale specifica che l’ottenimento dei fondi ricevuti come “finanziamento previo bonus” non basta.
Iniziativa imprenditoriale ed educativa
L’obiettivo del ratio è quello di favorire l’ampliamento dell’offerta educativa, svincolandosi dal solo scopo imprenditoriale e senza essere subordinato alla sostenibilità economica.
Nella circolare attuale, la ditta individuale richiede l’esenzione dell’aliquota IVA soltanto per aver ottenuto l’incentivo “Resto al Sud”, dando per scontato che solo questo parametro possa farla rientrare nell’agevolazione fiscale.
In realtà, “Resto al Sud” nasce per sostenere e incentivare l’autoimpiego, e non per far crescere un progetto individuale, come invece ammette l’Agenzia delle Entrate per esentare il pagamento dell’IVA.
Dunque questa possibilità può essere concessa soltanto dopo che un ente ha analizzato un singolo progetto, premiando l’offerta educativa e professionale, indipendentemente dalle agevolazioni esterne che possa aver ricevuto.