Imu immobili strumentali, Consulta: infondata questione indeducibilità Irap/ “Imposta diversa da Ires”

- Silvana Palazzo

Imu immobili strumentali, la sentenza della Corte costituzionale: la questione sulla totale indeducibilità dell'Irap è infondata. Imposta di natura diversa da Ires, evidenzia Consulta

Corte Costituzionale Consulta Ansa1280 640x300 La sede della Corte Costituzionale (Ansa)

La Corte costituzionale interviene sull’Imu sugli immobili strumentali stabilendo che la questione di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’Irap è infondata. La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1. La sentenza della Consulta, dunque, stabilisce che Irap e Ires sono imposte di natura diverse, quindi non vanno messe sullo stesso piano, anche ai fini della deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali. Infatti, mancano evidenze normative, in riferimento all’Irap, che hanno spinto la Consulta nel 2020 «a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta».

La sentenza n. 21 del 2024, depositata oggi dalla Corte costituzionale, spiega altresì che mettendo a confronto Ires e Irap, la diversità «della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

IMU IMMOBILI STRUMENTALI, LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’Imu sui beni strumentali dall’Irap, ha anche dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sezione 3, alla luce di un «difetto di motivazione sulla rilevanza». Lo stesso verdetto ha dichiarato inammissibili, in questo caso «per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza», le questioni sollevate sia dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, e da quella di Torino, prima citata, riguardanti la legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013.

L’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale chiarisce il motivo: entrambe le ordinanze non si sono confrontate «sufficientemente con la diversità tra le norme censurate, che prevedono una deducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES pari al 20 per cento, e quella che prevedeva un regime di indeducibilità totale, poi dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 262 del 2020». La sentenza della Corte costituzionale precisa che le questioni sollevate dalle due ordinanze vanno ritenute «diverse e autonome rispetto a quella decisa con la sentenza n. 262 del 2020, per cui il passaggio finale, di cui al punto 4 di tale pronuncia, avrebbe dovuto costituire un ineludibile termine di confronto nel percorso argomentativo dei rimettenti in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni».





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