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Home » Economia e Finanza » Fisco » IRAP 2023/ Che cos’è l’imposta regionale ed entro quando va pagata

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IRAP 2023/ Che cos’è l’imposta regionale ed entro quando va pagata

Maria Melania Barone
Pubblicato 19 Febbraio 2023
Irap 2023, Agenzia delle Entrate

Irap 2023, Agenzia delle Entrate

IRAP 2023, ecco quando scade l'imposta regionale e chi è obbligato ad adempiere al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e chi è invece esente

L’Irap 2023 è un’imposta regionale che viene applicata a tutti coloro che svolgono attività produttive attraverso società di capitali , società di persone , enti commerciali e denti del terzo settore.

Coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive sono i soggetti passivi che  esercitano un’attività autonomamente organizzata, volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.


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IRAP 2023: la scadenza

Naturalmente come tutte le imposte anche l’Irap 2023 ha una scadenza ben precisa e definita. Prima di specificare entro quando va pagata, bisogna anche specificare in cosa consiste. Come abbiamo detto, è un’imposta abituale, dovuta da tutti coloro che esercitano abitualmente un’attività organizzata e diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.


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La quota ordinaria è pari al 3,9% del valore della produzione netta. Qualsiasi regione o provincia autonoma la facoltà di variare l’aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, anche sulla base della differenza di settore e categorie di contribuenti.

Le scadenze legate all’Irap sono le stesse che riguardano l’IRPEF e l’IRES in riferimento al 2023 quindi il 30 giugno e il 30 novembre. Più precisamente la prima rata di acconto è pari al 40% che può arrivare al 50% per i soggetti Isa, e va pagata entro il 30 giugno Se l’importo è superiore a 103 euro, oppure entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. Se invece l’importo del primo acconto inferiore a 103€ il pagamento va ultimato entro il 30 novembre al fare di quello della seconda rata e quindi va corrisposta alla restante parte, rispettivamente il 60 o il 50%, a seconda che il soggetto sia un contribuente Isa.


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IRAP 2023: i codici di pagamento

Esistono codici di pagamento dell’acconto Irap 2023 presenti sul modello F24.  Il codice 3800 per il saldo, 3812 per il primo acconto 3813 in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre come primo e unico acconto. Lo stesso codice tributo vale anche per il secondo acconto.

Circa il 90% del gettito Irap 2023 serve a finanziare le regioni e, in particolare, il sistema sanitario. Esistono dei soggetti passivi obbligati al pagamento dell’Irap:

  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali con redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir), arti e professioni con redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir), allevamento di animali a determinate condizioni (vedasi art. 56, comma 5, Tuir), attività di agriturismo con regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni tra persone per l’esercizio di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’Ires, quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione;
  • trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società residenti in Italia con oggetto principale nell’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma esercenti nelle regioni per almeno tre mesi con stabile organizzazione;
  • gli enti privati diversi da società e trust, residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, ma attivi nello Stato per almeno tre mesi e rilevanti agli effetti dell’Irap;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Esistono però anche dei soggetti che sono esentati dallo stesso pagamento dell’imposta regionale, tra questi troviamo:

  • gli esercenti attività agricola ex art. 32 Tuir;
  • le cooperative e i consorzi ex art. 10 DPR 29 settembre 1973, n. 601;
  • gli esercenti aderenti al regime forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i venditori a domicilio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.


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