Per il terzo mese consecutivo il pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione è avvenuto in ritardo e con notevoli disagi nel servizio di NoiPa. Anche ieri, primo giorno in cui il cedolino di marzo era disponibile online, il portale del NoiPA è andato ancora in crash per eccesso di visualizzazioni anche se è stato ripristinato appena dopo pranzo. Restano i problemi sul ritardo, anche perché non bisogna confondere la disponibilità del cedolino con lo il pagamento effettivo dello stipendio sui conti corrente dei vari dipendenti pubblici. L’esigibilità dello stipendio nel pubblico impiego (ovvero quando materialmente arrivano i soldi sul conto) è di norma attuabile dal 23 di ogni mesi, ma è chiaro che con la disponibilità del cedolino attiva solo da oggi potrebbero esserci ritardi anche in questo senso, con probabilmente la prossima settimana (il periodo di norma che intercorre tra il 15 e il 23 di ogni mese) che vedrà il definito pagamento dello stipendio per il mese di marzo.
Prosegue il pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione: sul portale NoiPa dalla giornata di ieri – in ritardo visto che per legge doveva essere pronto dal 15 marzo – sono disponibili i nuovi cedolini anche se come sempre per attendere il reale pagamento si dovrà aspettare ancora qualche giorno fino all’esigibilità diffusa dalla Banca d’Italia (emissaria dei pagamenti). Intanto ci possiamo soffermare su un nuovo servizio in attivo da questo 2017 per quanto riguarda il portale NoiPa, in particolare modo dedicato al fronte dei congedi; tale nuovo servizio permette di elaborare la corretta contribuzione relativa alle assenze dal servizio riconducibili alla contribuzione figurativa e sulla retribuzione virtuale, come ad esempio congedi parentali, aspettative per mandati amministrativi, posizioni fuori ruolo e altri ruoli all’interno della Pubblica Amministrazione. Cosa cambia nello specifico lo spiega lo stesso teso del portale NoiPA, quando spiega come il servizio Gestioni Stipendi nell’ambito “contribuzione figurativa” prevede «la copertura contributiva ai fini pensionistici a carico dell’Istituto Previdenziale, mentre la contribuzione sulla retribuzione virtuale fa riferimento al Fondo Credito e ai contributi per TFR/TFS, a carico del datore e del lavoratore, da versare sull’intera retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio».