Licenziamento senza giustificazione/ La sentenza: è valido per riduzione di personale
Riduzione di personale: una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che l’azienda non è obbligata a riportare i criteri di base per la scelta del lavoratore da licenziare

Licenziamento senza giustificato motivo: per la Corte di Cassazione è valido se sussiste una necessità di riduzione del personale anche senza dover specificare il criterio di scelta. Il caso,riportato da ItaliaOggi, riporta una sentenza dello scorso 5 dicembre, dopo che un dipendente aveva fatto ricorso, citando l’azienda per essere stato licenziato. Secondo il lavoratore mancavano le motivazioni oggettive che avrebbero dovuto giustificare i motivi, in base ai quali la ditta avrebbe deciso di individuare quale dipendente doveva essere licenziato.
La lettera che lo informava dell’interruzione del contratto era troppo generica e non riportava nulla oltre che un calo del fatturato che aveva reso necessaria una riduzione di personale. Per i giudici, che hanno dato ragione alla difesa della società, pur sussistendo un obbligo, dettato dalla legge di esporre le motivazioni oggettive, non è indispensabile dimostrare con dati analitici le ragioni che hanno portato alla scelta di base del provvedimento. Pertanto è bastata una breve descrizione per rendere effettiva l’interruzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento per riduzione di personale: cosa dice la legge sui criteri di scelta
La corte si è espressa, pur mantenendo le indicazioni di base, che per legge stabiliscono che nella procedura di licenziamento vanno esposte le motivazioni, chiarendo però che quest’ultimo punto non annullerebbe il provvedimento. In pratica il dipendente non ha potuto provare l’invalidità della decisione, perchè l’imprenditore è coperto dall’articolo 41 della costituzione che stabilisce le regole dell’autonomia imprenditoriale.
Cosa dicono le altre leggi ancora in vigore sui licenziamenti? In base alla Legge Fornero del 2012 Il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare i motivi ma non di esporre tutti gli elementi alla base del provvedimento. Secondo l’art. 24 della legge 223/91, la mancata indicazione del criterio di scelta non inficia il contenuto, ma costituisce solo un vizio. Le sentenze non si sono sempre espresse in tal modo da facilitare le posizioni dell’aziende. Quando però l’imprenditore invoca il criterio della libertà d’impresa in un contesto di crisi aziendale, può giustificare scelte dettate dalla necessità di superare difficoltà economiche e che quindi non vanno ulteriormente motivate.
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