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Home » Economia e Finanza » Perdita agevolazioni prima casa/ Cosa cambia? (26 febbraio 2025)

  • Economia e Finanza
  • Fisco

Perdita agevolazioni prima casa/ Cosa cambia? (26 febbraio 2025)

Danilo Aurilio
Pubblicato 26 Febbraio 2025

Nel caso si verifichi una perdita delle agevolazioni sulla prima casa ne sono responsabili solidalmente tutti i comproprietari.

Nel caso in cui venga stabilita – per diverse cause – la perdita agevolazioni prima casa, la Corte di Cassazione in riferimento alla sentenza con il protocollo numero 2505 e in riferimento al 3 febbraio di quest’anno, specifica che sono responsabili tutti coloro che sono titolari di una quota sulla proprietà.


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La Cassazione ha anche aggiunto che in questi casi – che approfondiremo presto – si definisce “responsabilità solidale” da ambe le parti, a loro volta tecnicamente definite con il nome giuridico di comproprietari. Ma quindi, entrambi sono soggetti al pagamento delle tasse sulla perdita del benefit sulla prima abitazione?


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Perdita agevolazioni prima casa ad ambi i comproprietari

Laddove – per qualsiasi motivo – si verifichi una perdita delle agevolazioni attribuite in precedenza all’atto sulla prima casa, l’Agenzia governativa è in diritto di poter richiedere ai comproprietari di pagare in egual misura le imposte spettanti al Fisco.

In termini giuridici – prima di proseguire – chiariamo il significato di “comproprietario“. Con tal termine si intende la suddivisione di quote appartenenti ad una proprietà, la quale potrebbe trattarsi di un immobile o di un qualsiasi altro bene (anche mobile).


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Nel momento in cui decade il beneficio fiscale sulla prima casa l’Agenzia governativa è in diritto di poter contattare tutti i comproprietari e chiedere a loro di pagare le tasse dovute in misura uguale e senza tener conto di una eventuale sproporzione delle quote possedute e acquistate in precedenza.

Il motivo per la quale il Fisco non è in diritto di considerare le quote di cui i comproprietari sono titolari è legato all’obbligazione solidale e definita “passiva“. A stabilirlo sono stati i giudici, che ribadiscono come pur coesistendo una differenza di quote tra le parti, ciò non riguarda in alcun modo l’Agenzia fiscale.

Il nostro suggerimento è di consultare il regolamento fiscale sulla decadenza del benefit per evitare che ciò accada e ritrovarsi in situazioni come quella ipotizzata.

Tags: Bonus

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