Il pignoramento presso terzi prevede procedure, tempi e limiti economici ben specifici.
Nel 2025 sorgono delle novità sul pignoramento presso terzi, al fine di velocizzare la procedura che possa consentire ai creditori il recupero del loro credito. Il riferimento normativo fa fede al Decreto legislativo numero 19 e risalente al 2024, convertito poi in legge con protocollo numero 56 e riferimento allo scorso 29 aprile.
Le forme di pignoramento seguono una normativa giuridica specifica, tutelando comunque i beni essenziali che servono al debitore e ai suoi familiari per la loro sussistenza. È il caso della pensione, che ad esempio prevede gli stessi limiti sulle eventuali trattenute obbligatorie dello stipendio.
Come funziona il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi permette ai creditori di poter avviare delle procedure esecutive (evitando tecniche coercitive) laddove il debitore dovesse risultare inadempiente. Tuttavia, non tutti i redditi potranno esser pignorati, o comunque la legge tutela i cittadini per la loro sopravvivenza.
La pensione, ad esempio, così come il reddito da lavoro, prevede delle soglie oltre le quali si applicano limiti di pignorabilità. Ad esempio, per i salari o i cedolini pensionistici fino a 2.500 €, la quota che il creditore può pignorare è soltanto un decimo.
Nella fascia fra 2.500 € e massimo 5.000 €, soltanto un settimo; ed infine, oltre i 5.000 €, si parla di un quinto. Restano poi escluse dal pignoramento le cifre destinate ai fondi per i cittadini più indigenti, per i sussidi in merito ai funerali, all’invalidità e per sostenere i funerali.
Tempi d’efficacia
I tempi di validità di un pignoramento e affinché il creditore possa agire legalmente è fissato in 10 anni. In questo arco di tempo il diretto interessato potrebbe stilare un documento utile a vincolare il diritto di recuperare le somme anche nei successivi due anni seguenti ai 10.
All’interno del documento andranno inseriti i dettagli ufficiali e relativi al debito, contenente l’importo complessivamente dovuto (e i relativi interessi maturati) e la modalità prevista per recuperare la cifra.
