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RIFORMA GIUSTIZIA/ Ok della Camera, il decreto è legge: cosa cambia? Tutte le novità (oggi 6 novembre 2014)

- La Redazione

317 sì e 182 no: la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che riforma il processo civile. Cosa cambia? Con il via libera sarà quindi possibile divorziare al di fuori del tribunale 

Immagini di repertorio (Infophoto)

317 sì e 182 no: la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che riforma il processo civile. Cosa cambia? Con il via libera di Montecitorio sarà possibile divorziare al di fuori del tribunale a condizione che non vi siano contenziosi in corso tra marito e moglie (trascorsi comunque i tre anni si potrà dissolvere il legame davanti al sindaco o all’avvocato). Ecco, in sintesi, tutte le novità. Iniziamo con la negoziazione assistita, che prevede convenzioni in tema di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali citati. In tema di divorzio, come detto, i coniugi potranno concludere l’accordo di separazione o scioglimento del matrimonio innanzi  all’ufficiale dello stato civile del Comune (l’assistenza dei difensori non è obbligatoria). In tema di rimborso delle spese processuali, al fine di disincentivare l’abuso del processo, è stato deciso  che la compensazione sarà a carico della parte perdente. Tra i tanti provvedimenti ecco il taglio delle ferie dei magistrati (da 45 a 30 giorni) e la riduzione della sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli avvocati e procuratori dello stato: 30 giorni. Inoltre, previsto l’arbitrato per le  cause civili pendenti in primo e secondo grado. Escluse le cause su diritti indisponibili, in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo l’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.



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