“Prof supplenti non siano discriminati”/ Corte UE: “Periodo preruolo considerato interamente per graduatorie”

- Lorenzo Drigo

I prof supplenti, secondo la Corte di Giustizia UE, non devono essere discriminati e il conteggio dell'anzianità deve essere fatto senza sconti anche oltre il quarto anno preruolo

Seconda prova maturità Esame di maturità, la seconda prova in un liceo di Roma (LaPresse)

La Corte di Giustizia europea nella giornata di ieri ha emesso sentenza in merito al riconoscimento del periodo di lavoro dei prof supplenti italiani, definendo illegittima la legge italiana 297 del 1994. Secondo la sentenza, infatti, nel computo dei punti per la graduatoria nel passaggio al posto fisso, va considerato interamente il periodo in cui si è svolto il servizio preruolo. Attualmente, spiega Avvenire, i prof supplenti che vogliono fare il passaggio al ruolo ordinario si vedono ridotto il servizio preruolo prestato oltre il 4 anni consecutivi di un terzo del totale, così come avviene anche nel caso in cui si presti una supplenza per un periodo inferiore a 180 giorni.

Corte UE: “Anzianità dei prof supplenti sia calcolata integralmente”

Questo trattamento per i prof supplenti, spiega la Corte di Giustizia europea che si è espressa su un ricorso presentato dal sindacato docenti Anief, violerebbe il principio di parità di trattamento tra personale precario e di ruolo. “Il legislatore italiano”, esulta il presidente della sigla Marcello Pacifico, “ha modificato il testo unico per i neo-assunti a decorrere dal primo settembre 2023”, sottolineando che la corte europea ha previsto un risarcimento pari a 350mila euro settimanali per gli oltre 100 ricorrenti.

Nella sentenza sui prof supplenti, riporta la Corte europea, “occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni (..) e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”. In altre parole, ai fini del conteggio dell’anzianità lavorativa dei prof supplenti nel passaggio alla cattedra di ruolo, si deve calcolare integralmente il periodo di lavoro, indipendentemente da eventuali sconti.





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