E’ arrivato il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri circa le correzioni del processo penale. Come si legge su IlSole24Ore, fra le prime modifiche troviamo quelle di diritto penale sostanziale, per cui, per quanto riguarda la procedibilità, il reato di lesioni personali diventa procedibile d’ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre viene specificato che la querela interesserà anche il danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ad esempio, l’automobile parcheggiata in strada. Fra le altre modifiche previste anche che, qualora un processo venga sospeso per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa, si stabilisce che durante la sospensione il giudice acquisisce prove non rinviabili a richiesta della parte.
La sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pm dispone la notifica di chiusura delle indagini preliminari. Durante il periodo di sospensione restano bloccati prescrizione e termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione fa sapere ancora IlSole24Ore. Il decreto sul processo penale interviene anche sull’avvocazione da parte della procura generale, eliminandone la possibilità quando viene respinta la richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il procuratore generale, inoltre, deve svolgere attività investigative necessarie fino a 90 giorni, e non più 30 come prevede la riforma attuale.
RIFORMA DEL PROCESSO PENALE, COSA CAMBIA: LE NOVITÀ SULLA PENA SOSTITUTIVA
Qualora invece venga emessa una condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena in carcere, l’imputato potrà chiedere la sostituzione della detenzione con il lavoro di pubblica utilità senza doversi opporre al decreto, ma se non vi fossero i presupposti il decreto diviene immediatamente esecutivo. “Sulla condanna a pena sostitutiva – precisa inoltre il quotidiano finanziario – la modifica interviene per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne esistono i presupposti, può immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva, semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, per acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione”.
Il decreto interviene infine sulle contravvenzioni alimentari, precisamente sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione, limitandosi alle contravvenzioni se si ha provocato un danno o un pericolo riparabile attraverso condotte ripristinatorie o risarcitorie.